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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 80
Modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 6 luglio 1984, n. 38 concernente le attività turistiche ed alberghiere
1.
Il primo comma dell'art. 10 della Legge regionale 6 luglio 1984, n. 38 in materia di attività turistiche e alberghiere è così sostituito:
" 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al primo comma lett. b) dell'art. 8 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni con istituti di credito, per regolare sia la concessione dei contributi sia le modalità per la concessione e la erogazione dei mutui. " 2. All'articolo 17 (norma transitoria) della Legge regionale 6 luglio 1984, n. 38

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