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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

Art. 81
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenuti nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte a norma dell'art. 5, II comma, della Legge regionale di contabilità 6/ 7/ 1977, n. 31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1986- 1988 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

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