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LEGGE REGIONALE 28 aprile 1986, n. 10

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1986 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 1986/ 1988

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 57 del 30 aprile 1986

INDICE

Art. 1 - Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
Art. 2 - Studi e ricerche sul fenomeno terroristico e la violenza politica
Art. 3 - Piani di sviluppo delle Comunità montane
Art. 4 - Iniziative di sviluppo nelle aree montane
Art. 5 - Cartografia regionale
Art. 6 - Impianto del sistema informativo regionale
Art. 7 - Costruzione sede Organi e Servizi regionali
Art. 8 - Modificazione dell'art. 8 della Legge regionale 2 maggio 1985, n. 17, concernente congressi, seminari, convegni e manifestazioni di interesse regionale
Art. 9 - Destinazione delle assegnazioni previste dall'art. 12 della Legge 28/ 2/ 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986)
Art. 10 Mutui contratti dal Consorzio di bonifica di II grado per il Canale Emiliano - Romagnolo (CER) con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa
Art. 11 - Concessione di premi per l'eliminazione dal circuito produttivo nazionale di vacche lattifere e giovenche
Art. 12 - Macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola
Art. 13 - Intervento straordinario a favore della Cooperativa agricola Parmasole
Art. 14 - Prevenzione e spegnimento incendi boschivi
Art. 15 - Progetti CEE Reg. 269/ 79 in materia di forestazione
Art. 16 - Modificazioni della Legge regionale 4/ 9/ 1981, n. 30
Art. 17 - Interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica finanziati con mezzi regionali
Art. 18 - Opere di riforma fondiaria nel Mezzano finanziate con assegnazioni statali
Art. 19 Contributi all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo
Art. 20 - Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
Art. 21 - Finanziamento attività ERVET SpA.
Art. 22 - Contributo straordinario alla Società interventi produttivi SIPRO SpA con sede in Ferrara
Art. 23 - Progetto qualificazione artigianato
Art. 24 - Credito artigiano a medio termine
Art. 25 - Credito artigiano di esercizio
Art. 26 - Insediamenti artigiani nelle zone di riequilibrio del territorio regionale
Art. 28 - Leasing imprese artigiane
Art. 29 - Modificazione della Legge regionale 9 aprile 1985 n. 13 riguardante interventi per l'innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane
Art. 30 - Sviluppo della cooperazione e delle forme associative nel settore artigiano
Art. 31 - Attività di promozione economica fieristica
Art. 32 - Provvidenze a favore della SIVALCO SpA.
Art. 33 - Partecipazione azionaria alla SIVALCO SpA Trasferimento di autorizzazione di spesa
Art. 34 - Valorizzazione complesso vallivo di Comacchio per il tramite della SIVALCO SpA.
Art. 35 - Fidejussione regionale a favore della SIVALCO SpA.
Art. 36 - Interventi per il turismo sociale e il tempo libero Modificazioni di precedenti autorizzazioni di spesa
Art. 37 - Consorzi fidi fra operatori turistici e commerciali
Art. 38 - Strumenti urbanistici
Art. 39 - Conservazione e valorizzazione Centri storici Modifica a precedenti autorizzazioni di spesa
Art. 40 - Finanziamenti FIO 1985 Proprietà delle opere di disinquinamento idrico
Art. 41 - Opere acquedottistiche Modifiche e integrazioni di precedenti autorizzazioni di spesa
Art. 42 - Attività di studio, pianificazione, progettazione dell'IDORSER SpA.
Art. 43 - Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente
Art. 44 - Smaltimento dei rifiuti solidi Modifiche di precedenti autorizzazioni di spesa
Art. 45 - Finanziamento di interventi nelle aree del Delta del Po
Art. 46 - Parchi naturali di interesse regionale Modifiche di precedenti autorizzazioni di spesa
Art. 47 - Fondo per la conservazione della natura
Art. 48 - Contributo alla SAPIR SpA di Ravenna
Art. 49 - Porti regionali e comunali Modifiche e integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa
Art. 50 - Rimborso oneri di gestione 1981 per servizi di trasporto pubblico in concessione per viaggiatori
Art. 51 - Modificazione dell'art. 13, della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45 concernente normativa organica sui servizi pubblici di trasporto
Art. 52 - Pubblicizzazione servizi ex Spa TRARO
Art. 53 - Pubblicizzazione servizi ex Spa AUFE
Art. 54 - Studi e progettazioni relativi ad opere di sistemi di trasporto su ferro
Art. 55 - Opere e infrastrutture ferroviarie Modifiche di precedenti autorizzazioni di spesa
Art. 56 - Collegamento stradale cispadano
Art. 57 - Opere stradali
Art. 58 - Convenzione ANAS Viabilità statale di interesse regionale Modificazioni di autorizzazioni di spesa
Art. 59 Convenzione ANAS - Caselli autostradali
Art. 60 - Progettazione rete di servizi alle imprese di trasporto
Art. 61 Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 62 - Estensione all'esercizio 1986 delle disposizioni transitorie recate dall'art. 24 della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7
Art. 63 - Trasformazione e istituzione " Case protette"
Art. 64 Attivazione di strutture socio - assistenziali
Art. 65 Orchestra stabile dell'Emilia - Romagna
Art. 66 - Fondo regionale " biblioteche"
Art. 67 - Ripiano della quota regionale delle perdite della gestione del Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna SOGEPACO SpA.
Art. 68 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 69 - Soppressione dell'art. 40 della Legge regionale 3 novembre 1980 n. 51 concernente modalità di gestione dei fondi assegnati alle Amministrazioni provinciali in materia di formazione professionale
Art. 70 - Art. 30 Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19 concernente riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni. Modificazioni
Art. 71 Strutture formativo - professionali Modifiche e integrazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
Art. 72 - Interventi per la promozione della pratica sportiva Modifiche e integrazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
Art. 74 - Modifiche all'art. 59 della Legge regionale 6 luglio 1977 n. 31
Art. 75 - Iscrizioni di spesa al Bilancio 1986 in corrispondenza di assegnazioni specifiche dello Stato introitate nel 1985 ma non iscritte fra le spese di quell'esercizio (Partite zoppe)
Art. 76 - Trasferimento di autorizzazioni di spesa dal 1985 al 1986 finanziate con assegnazioni a destinazione specifica dello Stato
Art. 77 - Modificazioni all'art. 6 della Legge regionale 27 agosto 1983, n. 34
Art. 78 - Fidejussione regionale a favore del CONSVAGRI Consorzio sviluppo agricolo
Art. 79 - Completamento interventi a favore delle popolazioni vittime del sisma del 23 novembre 1980
Art. 80 - Modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 6 luglio 1984, n. 38 concernente le attività turistiche ed alberghiere
Art. 81 - Copertura finanziaria
Art. 82 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a corrispondere, per il triennio 1986- 1988, un contributo annuo di Lire 10.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia - Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e S. Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).
Art. 2
Studi e ricerche sul fenomeno terroristico e la violenza politica
1. Per gli interventi di cui alla Legge regionale 24 maggio 1982, n. 25 " Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica", la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 1988 la somma di Lire 150.000.000 (Cap. 02710).
Art. 3
Piani di sviluppo delle Comunità montane
1. Per il finanziamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane a norma dell'art. 15, I comma, punto 1 della Legge 3/ 12/ 1971 n. 1102 Sito esterno relativamente all'esercizio 1986 la Regione è autorizzata a stanziare la ulteriore somma di Lire 5.000.000.000 utilizzando i fondi a tal fine assegnati dallo Stato in attuazione dell'art. 1 della Legge 23/ 3/ 1981 n. 93 Sito esterno (Cap. 03450).
Art. 4
Iniziative di sviluppo nelle aree montane
1. Per la concessione di contributi alle Comunità montane per studi di fattibilità di progetti nelle aree montane è autorizzata per l'esercizio 1986 la spesa di Lire 800.000.000 (Cap. 03465).
Art. 5
Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla Legge regionale 19 aprile 1985, n. 24 " Formazione di una cartografia regionale", sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Esercizio 1986: Lire 1.360.000.000
Esercizio 1987: Lire 1.760.000.000
Esercizio 1988: Lire 1.860.000.000 (Cap. 03850).
Art. 6
Impianto del sistema informativo regionale
1. Per l'impianto di un sistema informativo regionale, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 34 della Legge 19/ 5/ 1976, n. 355 Sito esterno sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905 Spese per l'automazione dei servizi regionali Esercizio 1986: + Lire 400.000.000
b) Cap. 03910 Impianto di un sistema informativo regionale
Esercizio 1986: + Lire 3.500.000.000
Esercizio 1987: + Lire 3.600.000.000
Esercizio 1988: + Lire 3.950.000.000
c) Cap. 03911 Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati Esercizio 1986: + Lire 1.500.000.000 Esercizio 1987: + Lire 1.000.000.000 Esercizio 1988: + Lire 1.000.000.000
Art. 7
Costruzione sede Organi e Servizi regionali
1. Per l'intervento di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della Legge regionale 27 dicembre 1984, n. 54, è autorizzata per gli esercizi finanziari 1986 e 1987 una spesa rispettivamente di Lire 8.253.025.235 e di Lire 3.503.025.235 (Cap. 04270).
Art. 8
Modificazione dell'art. 8 della Legge regionale 2 maggio 1985, n. 17, concernente congressi, seminari, convegni e manifestazioni di interesse regionale
1. All'art. 8 della Legge regionale 2 maggio 1985, n. 17 dopo le parole: " di rappresentanza " sono aggiunte le seguenti: " , spetta alla Giunta regionale adottare le relative deliberazioni ".
Art. 9
Destinazione delle assegnazioni previste dall'art. 12 della Legge 28/ 2/ 1986, n. 41 Sito esterno (Legge finanziaria 1986)
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare per l'esercizio 1986 l'assegnazione ad essa destinata a valere sulle disponibilità recate dall'art. 12 della Legge 28/ 2/ 1986, n. 41 Sito esterno per le finalità previste dall'art. 18 della Legge 22/ 12/ 1984, n. 887 Sito esterno e ammontante a Lire 95.000.000.000, per il finanziamento dei seguenti interventi:
1) Cap. 10505 - Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle produzioni animali comprese le spese per il funzionamento di commissioni regionali preposte alla formazione dei relativi programmi di attività( LR 13/ 8/ 1973 n. 25, art. 9
bis) . Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 500.000.000
2) Cap. 10615 - Spese dirette per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere (Legge 6/ 7/ 1912 n. 832 Sito esterno; Legge 29/ 6/ 1929 n. 1336 Sito esterno; Legge 30/ 6/ 1954 n 493 Sito esterno; Legge 29/ 11/ 1956 n. 1367 Sito esterno). Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 4.800.000.000
3) Cap. 10805 - Contributi per l'attività svolta dal Centro regionale di incremento ippico (art. 66, lett. D del DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno) Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 500.000.000
4) Cap. 10830 - Contributi in conto capitale per il miglioramento degli allevamenti, per l'acquisto dei riproduttori maschii ed altre iniziative zootecniche (articoli 26, 27 e 28, Legge regionale 15/ 2/ 1980 n. 11). Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 600.000.000
5) Cap. 10915 - Contributi in conto capitale per l'avvio a titolo sperimentale di un programma a carattere regionale per il pagamento del latte a qualità (Regolamento CEE n. 593 del 14/ 3/ 1983). Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 1.000.000.000
6) Cap. 14055 - Spese per i vivai forestali (art. 91 e seguenti, RDL 30/ 12/ 1923 n. 3267). Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 2.000.000.000
7) Cap. 14617 - Contributo straordinario della Regione all'Azienda regionale delle foreste per lo svolgimento di attività nel campo della ricerca forestale (Legge regionale 25/ 4/ 1974, n. 18 art. 21, lett. b). Quota a carico dello Stato( cni) Esercizio 1986: Lire 500.000.000
8) Cap. 16115 - Oneri per i prestiti contratti dal Consorzio di bonifica di 2 grado per il Canale Emiliano - romagnolo con il Fondo di ristabilimento per il Consiglio d' Europa per la realizzazione di opere afferenti il sistema del Canale Emiliano - romagnolo. Quota a carico dello Stato( cni) Esercizio 1986: Lire 4.582.268.130 Tale intervento è espressamente autorizzato dal successivo art. 10.
9) Cap. 16365 - Contributi per la manutenzione e l'esercizio di opere irrigue in corso di completamento funzionale (Legge regionale 2 agosto 1984, n. 42). Quota a carico dello Stato( cni) Esercizio 1986: Lire 1.000.000.000
10) Cap. 18070 - Contributi per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione e per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (artt. 2, 5 e 6 Legge 27/ 10/ 1966 n. 910 Sito esterno; articoli 1 e 2 Legge 30/ 6/ 1954 n. 493 Sito esterno; art. 104 Legge 30/ 12/ 1923 n. 3267 Sito esterno). Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 5.000.000.000
11) Cap. 18071 - Spese per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione e per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (articoli 2, 5 e 6 Legge 27/ 10/ 1966 n. 910 Sito esterno; articoli 1 e 2, Legge 30/ 6/ 1954 n. 493 Sito esterno; articolo 104, RDL 30/ 12/ 1923 n. 3267). Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 1.500.000.000
12) Cap. 18080 - Concessione di contributi alle associazioni dei produttori per la istituzione di una rete di informazione contabile agricola in attuazione del Regolamento n. 79/ 1965 CEE del 15/ 6/ 1965 modificato dal Regolamento CEE n. 2910/ 73, e per assistenza tecnica e di gestione alle aziende ed alle cooperative agricole (art. 20 bis, Legge regionale 5/ 5/ 1977 n. 18). Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 3.243.000.000
13) Cap. 18085 - Spese per l'attività sperimentale, dimostrativa e di ricerca applicata nel campo dell'analisi dei terreni e foliare e per la realizzazione e gestione di strutture di supporto e specialistiche connesse al funzionamento dei servizi di base di sviluppo agricolo (art. 7 Legge regionale 14/ 5/ 1975 n. 31; art. 66, I comma, DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno e art. 4 lett c) Legge regionale 27/ 8/ 1983, n. 34) Esercizio 1986: Lire 500.000.000
14) Cap. 18147 - Contributo straordinario all'Enoteca regionale dell'Emilia - Romagna di Dozza per l'attuazione di iniziative di presentazione, promozione e valorizzazione delle produzioni vitivinicole della Regione (Legge regionale 30/ 8/ 1978 n. 37). Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 500.000.000
15) Cap. 18172 - Contributi per la difesa delle colture agrarie e forestali nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta. Attività tecnica dell'Osservatorio regionale per le malattie delle piante (Legge 30/ 6/ 1954 n. 4937 Sito esterno; art. 29, Legge 26/ 6/ 1913 n. 888 Sito esterno; articoli 15 e 105 RDL 30/ 12/ 1923 n. 3267; art. 29, Legge 18/ 6/ 1931 n. 987 Sito esterno, modificato dall'art. 4 della Legge 11/ 8/ 1960 n. 870 Sito esterno, art. 25 Legge regionale 18/ 8/ 1984, n. 44). Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 2.000.000.000
16) Cap. 18225 - Contributi in conto capitale ad aziende agricole singole o associate per il miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie (Regolamento CEE 797/ 1985). Quota a carico dello Stato( cni) Esercizio 1986: Lire 8.000.000.000
17) Cap. 18227 - Contributi per l'attivazione di servizi e per misure di sostegno a favore di aziende agricole singole e associate (Regolamento CEE 797/ 1985) Quota a carico dello Stato( cni) Esercizio 1986: Lire 700.000.000
18) Cap. 18360 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2, Legge regionale 4/ 4/ 1973 n. 20; art. 1, I comma, lett. b), Legge regionale 25/ 5/ 1974 n. 19). Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 16.000.000.000
19) Cap. 18535 - Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere e acquisti ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della Legge regionale 29/ 1973; art. 3 Legge regionale 20/ 1973; articoli 2, 3 e 5 Legge regionale 31/ 1975; art. 4 Legge regionale 36/ 1976; art. 1 Legge regionale 26/ 1974. Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 8.000.000.000
20) Cap. 18555 - Contributi sulle spese di gestione sostenute da Consorzi cooperativi di secondo grado per le operazioni di stagionatura e commercializzazione del formaggio parmigiano - reggiano. Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 2.000.000.000
21) Cap. 18760 - Contributo straordinario della Regione all'Ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia - Romagna per l'espletamento di specifiche attività (Legge regionale 13/ 5/ 1977, n. 19 articoli 2 e 9 lett. b); art. 6 Legge regionale 24/ 12/ 1981 n. 48). Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 6.200.000.000
22) Cap. 20060 - Contributi in capitale a favore delle iniziative di sviluppo approvate dalla CEE concernenti programmi specifici di sviluppo per la razionalizzazione dei trattamenti della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici (Regolamento CEE n. 355 del 15 febbraio 1977; art. 68 DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno). Quota a carico dello Stato. Esercizio 1986: Lire 7.952.317.800
23) Cap. 20080 - Spese per la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, per la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare; funzioni delegate ai sensi dell'art. 77, lettera A del DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno Esercizio 1986: Lire 250.000.000
24) Cap. 23505 - Spese per iniziative di promozione economica da attuare direttamente o in convenzione con istituti, enti, associazioni, consorzi e società consortili di piccole imprese e altri organismi (art. 2, lett. a), b) e c) Legge regionale 4/ 7/ 1983 n. 21; art. 18 Legge 22/ 12/ 1984 n. 887 Sito esterno, art. 9, I comma, Legge 27/ 12/ 1977 n. 984 Sito esterno). Quota a carico dello Stato Esercizio 1986: Lire 950.000.000
25) Cap. 86620 - Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'art. 12 della Legge 16/ 5/ 1970 n. 281 Sito esterno ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato. Spese di investimento di sviluppo. " Accantonamento fondi agricoltura" Esercizio 1986: Lire 16.722.414.070
Art. 10
Mutui contratti dal Consorzio di bonifica di II grado per il Canale Emiliano - Romagnolo (CER) con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri di ammortamento in linea capitale ed interessi, dei prestiti contratti dal Consorzio di Bonifica di II grado per il Canale Emiliano - Romagnolo ( CER) con il Fondo di ristabilimento per il Consiglio d' Europa per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro - Sezione Autonoma di Credito fondiario - e dell'Istituto regionale di Credito agrario per l'Emilia - Romagna, alle condizioni previste dal Fondo di ristabilimento stesso, ottenuti a suo tempo per la realizzazione di opere afferenti al sistema del canale Emiliano - Romagnolo così come individuati dalla seguente tabella A:
Tabella A
1986 L.4.582.268.130
1987 L.5.812.072.684
1988 L.7.442.903.391
1989 L.9.358.933.433
1990 L.12.852.825.677
1991 L.7.302.449.149
1992 L.5.488.449.416
1993 L.10.272.447.324
1994 L.697.913.208
1995 L.636.097.716
1995 L.271.476.050
2. A tale fine verranno stanziate nei rispettivi bilanci di previsione le seguenti somme per le finalità di cui al comma precedente:
1986 L.4.582.268.130 (Cap. 16115),
1987 L.5.812.072.684 (Cap. 16117),
1988 L.7.442.903.391 (Cap. 16117),
oltre all'importo necessario all'estinzione anticipata dei finanziamenti accordati in utilizzo di provvista " Fondo" pari a Lire 35.404.690.577 (Cap. 16117) maggiorato degli eventuali oneri previsti dai rispettivi contratti di mutuo.
3. In alternativa alla erogazione della somma di cui al precedente comma, la Regione, è autorizzata in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1988, ad optare per il pagamento delle rate in linea interessi e in linea capitale previste dalla precedente Tabella A, per gli anni 1989 e 1990, dei mutui in essere impegnandosi alla erogazione una tantum del valore attuale delle residue quote a carico del bilancio per l'esercizio 1990.
4. A fronte dell'assunzione da parte della Regione degli oneri dei predetti prestiti, il CER è autorizzato a destinare l'ammontare di Lire 37.438 miliardi ottenuto dal Ministero per l'Agricoltura e foreste, erogato per la estinzione dei mutui stessi, al finanziamento di opere secondarie di adduzione e distribuzione da eseguirsi da parte dei Consorzi di bonifica elementari associati al CER, nell'ambito degli interventi programmati a norma della Legge regionale 2/ 8/ 1984, n. 42.
Art. 11
Concessione di premi per l'eliminazione dal circuito produttivo nazionale di vacche lattifere e giovenche
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 2 della Legge 8/ 8/ 1985, n. 430 Sito esterno, a concedere ai produttori agricoli singoli o associati, alle cooperative di produttori o ai loro consorzi premi diretti ad eliminare dal circuito produttivo nazionale vacche lattifere e giovenche.
2. Tali premi possono ammontare fino ad un massimo di:
- 100.000 Lire per 100 kg. di carne con osso, pari a 130.000 Lire per 100 kg. di carne disossata;
- 300.000 Lire a capo per giovenche e vacche di età inferiore ad anni cinque esportate vive, elevabili fino ad un massimo di Lire 500.000 a capo nel caso di animali in possesso di certificato genealogico rilasciato dall'Associazione nazionale delle razze di appartenenza.
3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, stabilisce le modalità operative per l'erogazione del premio predetto.
4. Per gli interventi previsti dal presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1986, la spesa di Lire 2.510.000.000 (Cap. 10847).
Art. 12
Macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola
1. Per la concessione di contributi in capitale per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola a norma dell'art. 5 della Legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 12 della Legge regionale 16 novembre 1985, n. 23 è autorizzata, per l'esercizio 1986, la spesa di Lire 300.000.000 (Cap. 12170).
Art. 13
Intervento straordinario a favore della Cooperativa agricola Parmasole
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla " Parmasole Soc. Coop. a rl", con sede in Bologna, per gli scopi di cui all'art. 3, primo comma, della Legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 e all'art. 12 della Legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno, un contributo in conto capitale nella misura massima di Lire sei miliardi ed un contributo in conto interessi su mutuo integrativo, concesso ai sensi dell'art 3 della Legge 5 luglio 1928 n. 1760 Sito esterno, per la somma massima di Lire 9 miliardi pari alla differenza tra la spesa ammissibile, che non dovrà superare i quindici miliardi, ed il contributo in conto capitale sopra menzionato.
2. I finanziamenti suddetti sono destinati all'acquisto e ristrutturazione dell'azienda " Arrigoni SPA" di Cesena e subordinati all'approvazione, da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, di apposito piano di ristrutturazione presentato dalla Coop. Parmasole dal quale risulti il rilancio dell'attività aziendale, la qualificazione della produzione ed il mantenimento di adeguati livelli occupazionali.
3. Il mutuo avrà la durata massima di anni 20 oltre due annualità di preammortamento ed il contributo in conto interessi sarà pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata al tasso agevolato determinato a norma dell'art. 43 della Legge regionale 20 aprile 1979 n 10.
4. La spesa di Lire sei miliardi per il contributo in conto capitale graverà sul Cap. 20030 " Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l' ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (art. 3, I comma, Legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 - art 1, I comma Legge regionale 25 maggio 1974, n. 19)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1986.
5. La spesa per il contributo in conto interessi, quantificata in ragione di annue Lire 530.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, graverà sul Cap. 20041 " Interventi a sostegno dele aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (art. 3, II comma Legge regionale 4 aprile 1973, n. 20; art. 1, II comma, Legge regionale 25 maggio 1974, n. 19)" per 22 annualità comprensive di due annualità di preammortamento.
Art. 14
Prevenzione e spegnimento incendi boschivi
1. Per la prevenzione e lo spegnimento di incendi boschivi a norma dell'art. 105 RDL 30/ 12/ 1923, n. 3267 è autorizzata la spesa di Lire 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 (Cap. 14460).
Art. 15
Progetti CEE Reg. 269/ 79 in materia di forestazione
1. Per la realizzazione di interventi in materia di forestazione previsti dal Regolamento CEE 269/ 79, a norma dell'art. 7 della Legge regionale 24/ 1/ 1975, n. 6, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi in capitale agli Enti pubblici per un ammontare di Lire 10.909.500.000 per l'esercizio 1986 (Cap. 14975).
2. I contributi aggiuntivi costanti annui, previsti a norma della Legge regionale 24/ 1/ 1975, n. 6 per i progetti CEE Reg. 269/ 79, sono integrati con un nuovo limite di impegno di Lire 800.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987 (Cap. 14970).
3. I contributi in c/ interessi concessi dalla Regione su iniziative assistite da benefici CEE, a norma del Regolamento 269/ 79 sono integrati con un limite di impegno di Lire 1.200.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987 (Cap. 14981).
Art. 16
1.
Il 3 comma dell'art. 34 della Legge regionale 4/ 9/ 1981, n. 30 " Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano", è sostituito dal seguente:
" Gli eventuali utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio possono essere utilizzati dall' Azienda per interventi straordinari ".
Art. 17
Interventi nel settore delle opere pubbliche di bonifica finanziati con mezzi regionali
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad effettuare nell'esercizio 1986 i sottoelencati interventi di spesa nel settore delle opere pubbliche di bonifica, utilizzando mezzi propri:
a) Cap. 16350 - Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26 Legge regionale 2/ 8/ 1984, n. 42) Esercizio 1986: Lire 3.000.000.000
b) Cap. 16400 - Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4 - 3 comma - Legge 25/ 5/ 1970 n. 364 Sito esterno; articoli 66 e 70 del DPR 24/ 7/ 77 n. 616 Sito esterno) Esercizio 1986: Lire 1.800.000.000
Art. 18
Opere di riforma fondiaria nel Mezzano finanziate con assegnazioni statali
1. Per il completamento delle opere di riforma fondiaria concernenti l'assetto idraulico e la viabilità del Mezzano, a norma della Legge 3/ 2/ 1981, n. 14 Sito esterno, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare la somma di Lire 4.500.000.000 per l'esercizio 1986 (Cap. 16370).
Art. 19
Contributi all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo
1. Per l'esercizio 1986 il contributo ordinario all'ERSA - Ente regionale di sviluppo agricolo - per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di cui all'art. 9, lett. a) della Legge regionale 13/ 5/ 1977 n. 19 è determinato in Lire 11.500.000.000.
2. La Giunta regionale provvede a disporne l'erogazione previa approvazione del bilancio dell'ERSA da parte del Consiglio regionale a norma dell'art. 7 della stessa legge regionale istitutiva (Cap. 18750).
3. E' autorizzato il rimborso all'ERSA fino ad un ammontare di Lire 2.500.000.000 del Costo del personale dipendente dall'Ente medesimo messo a disposizione della Regione Emilia - Romagna per l'anno 1986 per lo svolgimento di funzioni proprie della Regione. L'erogazione viene disposta a norma dell'art. 14, 1 comma, della Legge regionale 24/ 4/ 1981 n. 11 (Cap. 18755).
4. E' autorizzata, per l'esercizio 1986, a favore dell'ERSA, un' assegnazione straordinaria di Lire 400.000.000 per l'espletamento di specifiche attività (Cap. 18761).
Art. 20
Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono modificate relativamente agli interventi sottoelencati nei seguenti termini:
a) Cap. 18770 - Contributi costanti ventennali all'ERSA per il risanamento delle cooperative agricole CALM e CIM di Comacchio (art. 2, II comma, Legge regionale 13/ 5/ 1977, n. 19) Quota a carico dello Stato (Legge 984/ 77 Sito esterno): + Lire 55.000.000 a decorrere dall'esercizio 1986
b) Cap. 20041 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto ammortamento mutui per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (art. 3, II comma Legge regionale 4/ 4/ 1973, n. 20; art. 1, II comma, Legge regionale 25/ 5/ 1974, n. 19). Quota a carico dello Stato (Legge 984/ 1977 Sito esterno):- Lire 55.000.000 a decorrere dall'esercizio 1986
Art. 21
Finanziamento attività ERVET SpA.
1. Per il triennio 1986/ 1988 è disposta a favore dell'ERVET SPA un' assegnazione di fondi per complessive Lire 6.500.000.000 di cui Lire 1.900.000.000 per l'esercizio 1986, Lire 2.100.000.000 per l'esercizio 1987 e Lire 2.500.000.000 per l'esercizio 1988 destinate a finanziare le normali attività di istituto dell'Ente e Lire 7.900.000.000 di cui Lire 2.600.000.000 per l'esercizio 1986, Lire 2.400.000.000 per l'esercizio 1987 e Lire 2.900.000.000 per l'esercizio 1988 destinate a favorire l'attività dell'Ente in conformità ai progammi regionali di sviluppo (Cap. 21090).
Art. 22
Contributo straordinario alla Società interventi produttivi SIPRO SpA con sede in Ferrara
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata, per le finalità di cui all'art. 65 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, a concedere alla SIPRO Spa con sede in Ferrara un contributo straordinario di Lire 4.500.000.000 per l'esercizio 1986 per l'acquisizione di aree da destinare all'insediamento di attività produttive utilizzanti energia geotermica (Cap. 21100).
Art. 23
Progetto qualificazione artigianato
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a disporre per l'esercizio 1986 le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per la realizzazione del " progetto di qualificazione dell'artigianato":
a) Cap. 21700 - Spese per un progetto di qualificazione dell'atigianato emiliano - romagnolo (art. 63 DPR 24/ 7/ 77 n. 616 Sito esterno) Lire 100.000.000
b) Cap. 21705 - Revisione albo imprese artigiane (art. 9 Legge 25/ 7/ 1956 n. 860 Sito esterno) - Progetto per la qualificazione dell'artigianato Lire 400.000.000
Art. 24
Credito artigiano a medio termine
1. Per la concessione di contributi attualizzati a favore di imprese artigiane, per il credito a medio termine a norma della Legge regionale 2/ 4/ 1973, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni è autorizzato, per l'esercizio 1986 un finanziamento di Lire 200.000.000 (Cap. 21735)
Art. 25
Credito artigiano di esercizio
1. Per la concessione di contributi per il credito artigiano di esercizio di cui all'art. 10 della Legge regionale 10/ 1/ 1973 n. 3, è autorizzata, per l'esercizio 1986, la spesa di Lire 800.000.000 (Cap. 21750).
Art. 26
Insediamenti artigiani nelle zone di riequilibrio del territorio regionale
1. Per l'esercizio 1986 è disposta un' autorizzazione di spesa di Lire 95.000.000 per la concessione di contributi in capitale a favore di imprese artigiane che si insediano nelle zone di riequilibrio del territorio regionale, a norma della Legge regionale 29 maggio 1979, n. 15 (Cap. 21780).
Art. 27
Interventi a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato Legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4
Per gli interventi previsti dalla Legge regionale 27 ennaio 1986, n. 4 " Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato", la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere per l'esercizio 1986 i seguenti finanziamenti:
a) Cap. 21760 - Contributi attualizzati sugli interessi relativi ai prestiti contratti dalle imprese artigiane assistite dalla fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia (art. 6 Legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4 ( cni) Lire 1.600.000.000
b) Cap. 21765 - Contributo " una tantum" sul pagamento degli interessi relativi a prestiti contratti dai Consorzi e Società consortili associati ai Consorzi regionali di garanzia fidi di cui alla Legge regionale 2 aprile 1977 n. 13 (art. 8 Legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) ( cni). Lire 650.000.000
c) Cap. 21930 - Contributo ordinario alle cooperative artigiane di garanzia per la formazione del loro patrimonio sociale (art. 3 Legge regionale 27 gennaio 1986 n. 4) (cni) Lire 400.000.000
d) Cap. 21935 - Contributo ordinario ai Consorzi regionali fra cooperative artigiane di garanzia per la formazione del loro patrimonio sociale (art. 9 Legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) (cni) Lire 400.000.000
e) Cap. 21940 - Contributo straordinario " una tantum" alle cooperative artigiane di garanzia che si associano ai Consorzi regionali di cui all'art. 9 della Legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4 (art. 10 Legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4) (cni) Lire 100.000.000.
Art. 28
Leasing imprese artigiane
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad erogare un contributo di Lire 500.000.000 per l'esercizio 1986, in favore delle imprese artigiane a parziale copertura del canone di locazione finanziario di macchinari ed attrezzature a norma della Legge regionale 2/ 4/ 1982, n. 14 (Cap. 21787).
Art. 29
Modificazione della Legge regionale 9 aprile 1985 n. 13 riguardante interventi per l'innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane
1. La lett. b) dell'art. 2 della Legge regionale 9 aprile 1985 n. 13 è soppressa; è soppresso il richiamo alla lett. b) contenuto nell'ultimo comma dello stesso articolo.
2. Il terzo comma dell'art. 3 della citata Legge n. 13 è soppresso.
3. Nell'art. 6 della citata legge n. 13 sono soppresse le parole: " e/ o alla garanzia ".
4. Nel terzo comma dell'art. 9 della citata Legge 13 sono soppresse le parole: " e la garanzia ".
5. Il terzo alinea del primo comma dell'art. 11 della citata Legge n. 13 è soppresso.
Art. 30
Sviluppo della cooperazione e delle forme associative nel settore artigiano
1. Per la concessione di contributi in capitale a favore delle forme associative artigiane per la realizzazione di servizi a favore delle imprese associate, è disposta per l'esercizio 1986 un' autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 21950).
2. Per la concessione di contributi " una tantum" sul capitale iniziale dei prestiti a breve termine alle forme associative artigiane è disposta per l'esercizio 1986 un' autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 (Cap. 21970) (Legge regionale 29/ 8/ 1979 n. 29).
Art. 31
Attività di promozione economica fieristica
1. Per gli interventi previsti a norma della Legge regionale 4/ 7/ 1983 n. 21 " Attività di promozione economica ed istituzione della Commissione regionale per le attività di promozione economica e fieristiche", la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere per l'esercizio 1986 i seguenti finanziamenti:
a) Cap. 23500 - Spese per iniziative di promozione economica da attuare direttamente o in convenzione con istituti, enti, associazioni consorzi e società consortili di piccole imprese e altri organismi (art. 2 lettere a), b), c), Legge regionale 4/ 7/ 1983, n. 21) Lire 600.000.000
b) Cap. 23510 - Contributi per la partecipazione di imprese artigiane ed agricole a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero (art. 2 lett. d), Legge regionale 4/ 7/ 1983, n. 21) Lire 600.000.000
c) Cap. 23520 - Contributi ad enti fieristici riconosciuti che organizzino la partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad altre iniziative promozionali all'estero o che organizzino servizi permanenti di informazione e di assistenza sui mercati nazionali ed esteri (art. 2 lett. d), Legge regionale 4/ 7/ 1983, n. 21) Lire 100.000.000
Art. 32
Provvidenze a favore della SIVALCO SpA.
1. Per l'estensione delle provvidenze previste dall'art. 2 della Legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, a favore della SIVALCO SpA, a norma dell'art. 31 della Legge regionale 2 maggio 1985, n. 17 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare la somma di Lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 (Cap. 24050).
Art. 33
Partecipazione azionaria alla SIVALCO SpA Trasferimento di autorizzazione di spesa
1. Le autorizzazioni di spesa disposte per l'esercizio finanziario 1985, in applicazione di quanto stabilito dall' art. 32 della Legge regionale 2 maggio 1985 n. 17, da precedenti Leggi regionali e ammontanti a Lire 5.606.000.000 sono trasferite all'esercizio finanziario 1986, a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1985 (Cap. 24055).
Art. 34
Valorizzazione complesso vallivo di Comacchio per il tramite della SIVALCO SpA.
1. Per la realizzazione di opere e impianti volti a favorire la valorizzazione del complesso vallivo di Comacchio a norma dell'art. 2 della Legge regionale 17 dicembre 1976, n. 53, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere alla SIVALCO SpA contributi per Lire 1.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1986 (Cap. 24110).
Art. 35
Fidejussione regionale a favore della SIVALCO SpA.
1. La fidejussione regionale di cui all'art. 44 della Legge regionale 6 settembre 1982, n. 44 può essere prestata a favore della SIVALCO SpA a garanzia di investimenti e spese volti al raggiungimento degli scopi sociali.
2. L'ammissione al beneficio della garanzia fidejussoria è stabilita, di volta in volta, dalla Giunta regionale che ne fissa contestualmente l'importo massimo.
Art. 36
Interventi per il turismo sociale e il tempo libero Modificazioni di precedenti autorizzazioni di spesa
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti Leggi regionali per gli interventi di cui alle Leggi regionali 14/ 3/ 1975, n. 16 e 6/ 7/ 1984, n. 38 in materia di attività turistiche ed alberghiere, sono ridotte per l'esercizio 1986 di Lire 2.625.000.000 (Cap. 25640).
Art. 37
Consorzi fidi fra operatori turistici e commerciali
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere per il triennio 1986- 1988 contributi in capitale alle cooperative di garanzia o consorzi fidi costituiti fra operatori turistici e commerciali, a norma della Legge regionale 17/ 1/ 1983, n. 3, nella misura di Lire 300.000.000 annui (Cap. 26450).
Art. 38
Strumenti urbanistici
1. Per la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla Legge regionale 9/ 1/ 1975, n. 1, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere contributi in capitale per una spesa di Lire 275.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986 (Cap. 30550).
Art. 39
Conservazione e valorizzazione Centri storici Modifica a precedenti autorizzazioni di spesa
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio finanziario 1986 da precedenti leggi regionali, ammontante a Lire 1.000.000.000, per la realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei centri storici a norma della Legge regionale 7/ 1/ 1974, n. 2, è revocata (Cap. 30850).
Art. 40
Finanziamenti FIO 1985 Proprietà delle opere di disinquinamento idrico
1. Per le opere incluse nel progetto di disinquinamento delle acque di competenza regionale realizzate con i fondi FIO 1985 ex art. 12 Legge 22 dicembre 1984, n. 887 Sito esterno, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto all'assegnazione in proprietà.
2. L'assegnazione in proprietà di cui al precedente comma viene decretata, ad avvenuto collaudo delle opere, in favore di Comuni singoli o associati interessati territorialmente alle opere medesime.
Art. 41
Opere acquedottistiche Modifiche e integrazioni di precedenti autorizzazioni di spesa
1. Per gli interventi di cui alla Legge regionale 15/ 11/ 1976, n. 47, è disposta per l'esercizio finanziario 1986 un' ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 1.500.000.000 per la predisposizione di un piano di emergenza per garantire il servizio idropotabile alle popolazioni del territorio appenninico emiliano - romagnolo nei periodi estivi (Cap. 35720).
2. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 1987 dall'art. 26 della Legge regionale 16/ 11/ 1985, n. 23, è revocata.
Art. 42
Attività di studio, pianificazione, progettazione dell'IDORSER SpA.
1. La Regione Milia - Romagna è autorizzata a concorrere nella spesa per l'attività di studio, pianificazione e progettazione dell'IDROSER SpA, costituita a norma della Legge regionale 5/ 6/ 1975, n. 44, con una quota di Lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1988 (Cap. 35800).
Art. 43
Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente
1. Per il finanziamento di attività di ricerca applicata finalizzata al miglioramento ambientale a norma della Legge regionale 31/ 8/ 1978, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio 1986, l'ulteriore spesa di Lire 130.000.000 (Cap. 37150).
Art. 44
Smaltimento dei rifiuti solidi Modifiche di precedenti autorizzazioni di spesa
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per la realizzazione di interventi di cui alla Legge regionale 19/ 5/ 1980 n. 37 sono ridotte, per l'esercizio 1986, di Lire 1.244.000.000 (Cap. 37335).
Art. 45
Finanziamento di interventi nelle aree del Delta del Po
1. Per la realizzazione nell'area del Delta del Po di interventi previsti dalla Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 integrata dall'art. 26, della Legge regionale 23 ottobre 1979, n. 31 è disposta un' autorizzazione di spesa di Lire 6.500.000.000 di cui Lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio 1986 e Lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio 1987 (Cap. 38055).
2. La deliberazione consiliare di programma degli interventi di cui al precedente comma stabilisce il termine entro il quale gli enti beneficiari dei contributi devono presentare i progetti esecutivi degli interventi ed i relativi piani finanziari.
3. La Giunta regionale concede formalmente i contributi sulla base della presentazione entro il termine predetto da parte degli enti beneficiari dei progetti e dei piani di cui al comma precedente, regolarmente approvati con deliberazione degli enti stessi.
4. All'erogazione dei contributi si provvede in base al disposto dell'art. 14 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.
Art. 46
Parchi naturali di interesse regionale Modifiche di precedenti autorizzazioni di spesa
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, per gli interventi previsti dalla Legge regionale 24/ 1/ 1977 n. 2, sono ridotte di Lire 981.000.000 per l'esercizio 1986 (Cap. 38060).
Art. 47
Fondo per la conservazione della natura
1. Per la dotazione di spesa del Fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale 24/ 1/ 1977, n. 2 " Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" è disposta un' autorizzazione di spesa di Lire 50.000.000 per l'esercizio 1986 (Cap. 38050).
2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela dgli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale è autorizzata per l'esercizio 1986 la spesa di Lire 5.000.000 (Cap. 38070).
3. Per il pagamento delle spese per l'assicurazione contro gli infortuni delle guardie giurate nominate ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 24/ 1/ 1977, n. 2 è autorizzata la spesa di Lire 20.000.000 per l'esercizio 1986 (Cap. 38075).
Art. 48
Contributo alla SAPIR SpA di Ravenna
1. La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere alla SAPIR SpA di Ravenna un contributo straordinario, per l'esercizio 1986, di Lire 100.000.000 per lo svolgimento di una indagine volta ad individuare nuove potenzialità di mercato per le diverse attività gravitanti sul Porto di Ravenna (Cap. 41110).
Art. 49
Porti regionali e comunali Modifiche e integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per gli interventi previsti dalla Legge regionale 27/ 4/ 1976, n. 19 sono modificate e integrate nel seguente modo:
a) Cap. 41250 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 9, lett. c) Legge regionale 27/ 4/ 1976 n. 19)
Esercizio 1986: + Lire 100.000.000
Esercizio 1987: - Lire 450.000.000
Esercizio 1988: + Lire 450.000.000
b) Cap. 41280 - Spese per l'illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale, nonchè del verde pubblico nei porti regionali art. 9 lett. e), Legge regionale 27/ 4/ 1976 n. 19)
Esercizio 1986: - Lire 35.000.000
Esercizio 1987: - Lire 35.000.000
Esercizio 1988: + Lire 35.000.000
c) Cap. 41360 - Costituzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 9 lett. a, Legge regionale 27/ 4/ 1976, n
c) Cap. 41360 - Costituzione, a totale carico della Regione,
Esercizio 1986: + Lire 600.000.000
d) Cap. 41550 - Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi, fino al 70% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 9 lett. b), Legge regionale 27/ 4/ 1976, n. 19)
Esercizio 1986: + Lire 250.000.000
e) Cap. 41570 - Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 9 lett. f), Legge regionale 27/ 4/ 1976, n. 19)
Esercizio 1986: - Lire 25.000.000
Esercizio 1987: - Lire 25.000.000
Esercizio 1988: + Lire 25.000.000
Art. 50
Rimborso oneri di gestione 1981 per servizi di trasporto pubblico in concessione per viaggiatori
1. Per far fronte agli oneri sostenuti durante la gestione effettuata nel 1981 dall'Azienda Consorziale ACAP di Piacenza per conto della Regione Emilia - Romagna relativamente alle linee ex SEASIFT, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1986, la somma di Lire 2.403.747.000 all'Azienda ACAP (Cap. 43216).
Art. 51
Modificazione dell'art. 13, della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45 concernente normativa organica sui servizi pubblici di trasporto
1. Al 1 comma dell'art. 13 della Legge regionale 1/12/1979 n. 45 sono soppresse le parole: " ... in forza dell'approvazione dell'atto deliberativo previsto dal precedente art. 12 ... " .
2. Al 5 comma dello stesso articolo dopo le parole: " ... al soggetto subentrante " è soppresso il punto e sono aggiunte le parole: " e possono essere corrisposte anche in forma rateizzata " .
Art. 52
Pubblicizzazione servizi ex Spa TRARO
1. Al fine di consentire agli enti locali della Provincia di Bologna e per essi al Consorzio dei trasporti pubblici della città di Bologna e del suo bacino di traffico comprensoriale, di procedere all'assunzione mediante acquisizione delle attività di pubblico trasporto di persone in atto gestite dalla società TRARO di Padova, con riferimento anche all'art. 8 VI comma della Legge 22/ 12/ 1984, n. 887 Sito esterno, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in c/ capitale nella misura massima del 70% delle spese relative all'acquisto dei veicoli, delle attrezzature e degli arredi di detta società.
2. La erogazione dei contributi avverrà nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste nel piano di intervento previa presentazione di idonea documentazione attestante l'avvenuta stipulazione del contratto di compravendita dei beni oggetto del contributo.
3. A tal fine è autorizzata l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale recante un finanziamento di Lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1986 (Cap. 43220 - cni).
Art. 53
Pubblicizzazione servizi ex Spa AUFE
1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1985, dall'art. 58 della Legge regionale 2/ 5/ 1985 n. 17, è trasferita all'esercizio 1986 (Cap. 43228).
Art. 54
Studi e progettazioni relativi ad opere di sistemi di trasporto su ferro
1. Per la concessione di contributi per il finanziamento di studi e progettazione relativi ad opere di sistemi di trasporto su ferro a favore di Province, Comuni, loro consorzi o aziende, a norma del secondo comma dell' art. 1 della Legge regionale 24 dicembre 1981, n. 50, la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1986, la somma di Lire 1.500.000.000 (Cap. 43650).
Art. 55
Opere e infrastrutture ferroviarie Modifiche di precedenti autorizzazioni di spesa
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 1985 dall'art. 59 della Legge regionale 2/ 5/ 1985, n. 17 è trasferita all'esercizio finanziario 1986 (Cap. 43700).
Art. 56
Collegamento stradale cispadano
1. Per gli studi e la progettazione tecnico - economica del collegamento stradale cispadano, a norma della Legge regionale 19/ 5/ 1980, n. 38, è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 250.000.000 nell'esercizio 1986 (Cap. 45100).
Art. 57
Opere stradali
1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza a norma dell'art. 18 della Legge regionale 8/ 3/ 1976, n. 10, è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio 1986 (Cap. 45180).
Art. 58
Convenzione ANAS Viabilità statale di interesse regionale Modificazioni di autorizzazioni di spesa
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per la realizzazione del programma di interventi sulla viabilità statale al fine di eliminare le strozzature esistenti e consentire un miglioramento della mobilità regionale e locale, sono così modificate: Esercizio 1986: Lire 10.000.000.000 Esercizio 1987: Lire 2.450.000.000 (Cap. 45340).
Art. 59
Convenzione ANAS - Caselli autostradali
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 1986 da precedenti leggi regionali, per la realizzazione di un programma di miglioramento delle relazioni fra autostrada e aree urbane al fine della fluidificazione del traffico ed il miglioramento della mobilità regionale e locale, è revocata (Cap. 45355).
Art. 60
Progettazione rete di servizi alle imprese di trasporto
1. Per il completamento del progetto per l'assetto regionale della rete di servizi alle imprese di trasporto e per la razionalizzazione della struttura produttiva di settore a norma della Legge regionale 28/ 8/ 1979, n. 27, è autorizzata per l'esercizio 1986 l'ulteriore spesa di Lire 50.000.000 (Cap. 45580).
Art. 61
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese per l'apprestamento dei materiali e per le necesità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal Decreto legge 12/ 4/ 1948 n. 1010 Sito esterno, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa: Esercizio 1986: + Lire 1.000.000.000 Esercizio 1988: + Lire 2.000.000.000 (Cap. 48050).
Art. 62
Estensione all'esercizio 1986 delle disposizioni transitorie recate dall'art. 24 della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7
1. Le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 24 (riparto della quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta) della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7 concernente determinazione di parametri per il riparto fra le Unità sanitarie locali della quota del Fondo sanitario nazionale per la spesa corrente, si applicano anche per l'esercizio finanziario 1986.
Art. 63
Trasformazione e istituzione " Case protette"
1. L'autorizzazione di spesa già disposta da precedenti leggi regionali per l'esercizio 1985 e ammontante a Lire 2.010.000.000 relativa alla concessione di contributi in conto capitale per la trasformazione in case protette delle case di riposo o per l'istituzione di case protette, a norma della Legge regionale 1 settembre 1979 n. 30, è trasferita all'esercizio 1986 (Cap. 60220).
Art. 64
Attivazione di strutture socio - assistenziali
1. E' trasferita all'esercizio 1986 l'autorizzazione di spesa, già disposta da precedenti leggi regionali, per un ammontare di Lire 4.155.450.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 per la concessione di contributi in capitale a Comuni, enti assistenziali pubblici e privati e alle associazioni di volontariato per l'attivazione di strutture socio - assistenziali, a norma della Legge regionale 9 maggio 1983, n. 15 (Cap. 57650).
Art. 65
Orchestra stabile dell'Emilia - Romagna
1. Per i fini di cui alla Legge regionale 10/ 11/ 1977, n. 43 " Contributo all'Orchestra sinfonica dell'Emilia - Romagna - Arturo Toscanini" sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
Esercizio 1986: + Lire 1.500.000.000
Esercizio 1987: + Lire 1.500.000.000
Esercizio 1988: + Lire 2.500.000.000 (Cap. 70600).
Art. 66
Fondo regionale " biblioteche"
1. Per gli interventi previsti dalla Legge regionale 27/ 12/ 1983, n. 42 è autorizzata, per l'esercizio 1986, una dotazione di Lire 1.500.000.000 a favore del fondo unico regionale " Legge sulle biblioteche" - Spese correnti (Cap. 70755).
Art. 67
Ripiano della quota regionale delle perdite della gestione del Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna SOGEPACO SpA.
1. La Regione Emilia - Romagna, nella qualità di socio della SpA SOGEPACO, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 21/ 4/ 1974, n. 41, è autorizzata, in proporzione alla quota azionaria di sua proprietà a ripianare le perdite economiche accertate in sede di approvazione del Bilancio consuntivo 1983 da parte dell'Assemblea dei Soci, per un importo di Lire 13.544.522 corrispondente alla quota di competenza (Cap. 71650).
Art. 68
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 1987 da precedenti leggi regionali per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616 Sito esterno è revocata (Cap. 73060).
Art. 69
Soppressione dell'art. 40 della Legge regionale 3 novembre 1980 n. 51 concernente modalità di gestione dei fondi assegnati alle Amministrazioni provinciali in materia di formazione professionale
1. L'art. 40, concernente le modalità di gestione dei fondi assegnati alle Amministrazioni provinciali in materia di formazione professionale della Legge regionale 3 novembre 1980, n. 51, è soppresso.
Art. 70
Art. 30 Legge regionale 24 luglio 1979 n. 19 concernente riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni. Modificazioni
1. Nel terzo alinea dell'art. 30 (capitoli di spesa corrente) della Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 dopo le parole: " alla formazione professionale " sono aggiunte le seguenti: " , ivi compresa l'erogazione di indennità di frequenza connesse alle attività di alternanza scuola - lavoro ".
Art. 71
Strutture formativo - professionali Modifiche e integrazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
1. Per la realizzazione di strutture scolastiche e formative previste dalla Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 19, sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa di cui ai sottoelencati interventi:
a) Cap. 75290 - Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici e di laboratorio per le attività di formazione professionale (Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 19 art. 28) Esercizio 1986: + Lire 200.000.000
b) Cap. 75295 - Contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici, dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti o dipendenti da enti, associazioni e fondazioni (Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 19 art. 28)
Esercizio 1986: - Lire 80.000.000
Esercizio 1987: - Lire 600.000.000
c) Cap. 75300 - Spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali destinati alle attività di formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale (Legge regionale 24/ 7/ 1979 n. 19 art. 28) Esercizio 1986: + Lire 995.493.513
d) Cap. 75301 - Contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale Esercizio 1986: + Lire 1.897.000.000
Art. 72
Interventi per la promozione della pratica sportiva Modifiche e integrazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
1. Per le iniziative previste dalla Legge regionale 24/ 7/ 79 n. 20, sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa di cui ai sottoelencati interventi:
a) Cap. 78720 - Contributi in conto capitale a favore dei Comuni per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'acquisto di opere e attrezzature a carattere sportivo e ricreativo (Legge regionale 24/ 7/ 79 n. 20) Esercizio 1986: + Lire 219.500.000
b) Cap. 78730 - Contributi " una tanutm" per l'attuazione o il sostegno di iniziative sportive e ricreative (Legge regionale 24/ 7/ 79, n. 20) Esercizio 1986: - Lire 150.000.000
c) Cap. 78760 / Contributi in conto capitale a favore dell' associazionismo sportivo e dei privati per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione di impianti destinati ad attività sportive e per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (art. 10 Legge regionale 24/ 7/ 79, n. 20) Esercizio 1986: + Lire 830.000.000
d) Cap. 78770 - Contributi " una tantum" per l'attuazione ed il sostegno di iniziative a carattere ricreativo nel tempo libero dei giovani (Legge regionale 24/ 7/ 79 n. 20) Esercizio 1986: - Lire 200.000.000
Art. 73
1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 13, 14 e 16, 3 comma, della Legge regionale 12/ 12/ 1985 n. 29, relativi alle modalità di erogazione dei finanziamenti, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67 e 68 della Legge regionale 6/ 7/ 1977 n. 31 riguardanti l'effettuazione delle spese attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Art. 74
1. Il limite di importo di cui al secondo comma dell'art 59, della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna" è elevato a Lire 500.000.000.
Art. 75
Iscrizioni di spesa al Bilancio 1986 in corrispondenza di assegnazioni specifiche dello Stato introitate nel 1985 ma non iscritte fra le spese di quell'esercizio (Partite zoppe)
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa concernenti assegnazioni dello Stato, le cui corrispondenti entrate sono state riscosse negli ultimi mesi dell'esercizio 1985, sono iscritte nella parte spesa della competenza dell'esercizio finanziario 1986 in ragione dell'epoca della loro erogazione da parte dello Stato a norma dell'art. 40, IV comma, della Legge regionale 6/ 7/ 1977 n. 31 di contabilità:
a) Cap. 10580 - Contributi per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei conrolli funzionali sul bestiame bovino( DPR 24/ 7/ 1977 n. 616 Sito esterno - art. 71 lett. d) e 77 lett. c) - Funzione delegata Lire 5.707.425.000
b) Cap. 10845 - Concessione di una indennità a favore di produttori che intendano abbandonare definitivamente la produzione lattiera ovvero intendano procedere alla riconversione dell'allevamento (art. 17 Legge 194/ 84 Sito esterno - Regolamento CEE 857/ 84, art. 4, I comma, lett. a). Quota a carico dello Stato Lire 5.940.492.000
c) Cap. 25641 - Contributi in conto capitale a favore di enti locali territoriali, a società aventi partecipazione maggioritaria di enti locali territoriali ed enti ed associazioni per il turismo sociale ed il tempo libero, ed a privati singoli od associati per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche ed alberghiere (art. 3, lettere a) e b), ed art. 5 lettere d) ed e) Legge regionale 14/ 3/ 75, n. 16e Legge regionale 6/ 7/ 1984, n. 38). Quota a carico dello Stato Lire 1.274.881.000
d) Cap. 58425 - Fondo regionale per gli asili nido. Destinazione della assegnazione statale sulla Legge 29/ 11/ 77 n. 891 Sito esterno in materia di asili nido. Contributi nelle spese di gestione (Legge regionale n. 17 del 21/ 6/ 78) Lire 1.900.575.800
Art. 76
Trasferimento di autorizzazioni di spesa dal 1985 al 1986 finanziate con assegnazioni a destinazione specifica dello Stato
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa finanziate con assegnazioni statali vincolate e disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuno notati sul Bilancio di previsione per l'esercizio 1985 sono trasferite all'esercizio finanziario 1986 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1985:
1) Cap. 10580 - Contributi per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali sul bestiame bovino( DPR 24/ 7/ 1977, n. 616 Sito esterno - art. 71 lett d) e 77 lett. c) - Funzione delegata Lire 563.761.000
2) Cap. 10615 - Spese dirette per lo sviluppo della zootecnia e degli allevamenti in genere (Legge 6/ 7/ 1912, n. 832 Sito esterno; Legge 29/ 6/ 1929, n. 1336 Sito esterno; Legge 30/ 6/ 1954, n. 493 Sito esterno; Legge 29/ 11/ 1956, n. 1367 Sito esterno). Quota a carico dello Stato Lire 73.492.892
3) Cap. 10640 - Contributi in capitale ai fini della realizzazione, ampliamento, ammodernamento o trasferimento di strutture produttive zootecniche, in favore di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico
- Parte finanziata con assegnazioni statali (articoli 2 e 4 Legge regionale 13/ 8/ 1973, n. 29) Lire 20.000.000
4) Cap. 10670 - Spese dirette per la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico intesi a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici (art. 8 Legge regionale 13/ 8/ 1973, n. 29; art. 1, I comma, lett. c) Legge regionale 18/ 5/ 1974, n. 17) Lire 377.749.266
5) Cap. 10725 - Interventi per il potenziamento delle strutture produttive zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino ed ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche a norma dell'art. 5 della Legge regionale 13/ 8/ 1973, n. 29, da corrispondere in soluzione unica scontando all' attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale secondo le modalità di cui all'art. 3, lett. c), I comma della Legge regionale 10/ 5/ 1973, n. 15 Lire 7.000.000.000
6) Cap. 10820 - Contributi in conto capitale per la costituzione, la ristrutturazione o l'ampliamento dei centri per la fecondazione artificiale (art. 25, I comma, Legge regionale 15/ 2/ 1980, n. 11). Quota a carico dello Stato Lire 400.000.000
7) Cap. 10920 - Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario. Contributi in conto capitale (Legge regionale 19/ 8/ 1976 n. 36, art. 4, I comma) Lire 916.262.283
8) Cap. 12060 - Spese per la ricerca applicata e le attività dimostrative nel settore delle colture di pregio e della barbabietola da zucchero, comprese le spese di funzionamento delle commissioni regionali preposte alla formazione dei relativi programmi di attività. (Legge regionale 14/ 5/ 1975, n. 31 art. 7). Quota parte dello Stato Lire 272.810.200
9) Cap. 12106 - Contributo in conto capitale a favore di iniziative di sviluppo approvate dalla CEE per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (Regolamento CEE n. 458/ 1980). Quota a carico dello Stato Lire 1.099.945.333
10) Cap. 12120 - Contributo in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione d' impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 Legge regionale 14/ 5/ 75, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni - Parte finanziata con assegnazioni statali Lire 7.016.000.000
11) Cap. 14135 - Contributi in conto capitale ad aziende singole od associate ed a cooperative di conduzione terreni per l'attuazione di nuovi impianti di specie legnose a rapido accrescimento, comprese le conifere (art. 4 Legge regionale 24/ 1/ 1975, n. 6). Quota a carico dello Stato Lire 500.000.000
12) Cap. 15020 - Concessione di indennità compensative ai coltivatori dei territori montani in applicazione delle direttive CEE n. 75/ 268 e n. 75/ 273 del 28 aprile 1975 (artt. 5 e 6 Legge 10 maggio 1976 n. 352 Sito esterno; Legge regionale 5 maggio 1977, n. 18 art. 11 lett. f) e art.
12) Cap. 15020 - Concessione di indennità compensative Lire 3.366.030.000
13) Cap. 15135 - Interventi in conto capitale per l'esecuzione di progetti ammessi ai benefici del Regolamento CEE 1760/ 1978 riguardanti l'agricoltura e le foreste in zone svantaggiate non comprese nei territori classificati montani Lire 457.600.000
14) Cap. 15175 - Interventi in capitale per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui al Regolamento CEE n. 1760 del 25/ 7/ 1978 in anticipazione dei finanziamenti di competenza statale, per il settore dei territori collinari e montani Lire 1.031.131.000
15) Cap. 15180 - Interventi in capitale per la realizzazione di infrastrutture e per lo sviluppo delle attività agricole e forestali nei territori di collina e montagna (art. 15 Legge 27/ 12/ 1977, n. 984 Sito esterno). Quota a carico dello Stato Lire 227.927.621
16) Cap. 16330 - Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26 Legge regionale 2/ 8/ 84, n. 42). Quota a carico dello Stato Lire 219.890.000
17) Cap. 18070 - Contributi per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione e per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (articoli 2, 5 e 6 Legge 27/ 10/ 1966, n. 910 Sito esterno; articoli 1 e 2 Legge 30/ 6/ 1954, n. 493 Sito esterno; art. 104 Legge 30/ 12/ 1923 Sito esterno, n.3267. Quota a carico dello Stato Lire 53.675.015
18) Cap. 18071 - Spese per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione e per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti per la divulgazione dei risultati (articoli 2, 5 e 6 Legge 27/ 10/ 1966, 910 Sito esterno; articoli 1 e 2 Legge 30/ 6/ 1954, n. 493 Sito esterno; art. 104 Legge 30/ 12/ 1923, n. 3267 Sito esterno). Quota a carico dello Stato Lire 4.480.981.556
19) Cap. 18080 - Concessione di contributi alle associazioni dei produttori per l'istituzione di una rete di informazione contabile agricola in attuazione del Regolamento n. 79 CEE del 15/ 6/ 1965 modificato dal Regolamento CEE n. 2910/ 73 e per assistenza tecnica e di gestione alle aziende ed alle cooperative agricole (art. 20 bis Legge regionale 5/ 5/ 1977, n. 18). Quota a carico dello Stato Lire 57.014.800
20) Cap. 18085 - Spese per l'attività sperimentale, dimostrativa e di ricerca applicata nel campo dell'analisi dei terreni e fogliare (art. 7, Legge regionale 14/ 5/ 1975, n. 31 e art. 66, I comma DPR 24/ 7/ 1977, n. 616 Sito esterno) Lire 1.000.000.000
21) Cap. 18095 - Concessione di contributi " una tantum" di avviamento per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate (Legge regionale 26/ 10/ 1979, n. 37, art. 11, lett. b) Lire 195.000.000
22) Cap. 18360 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole - Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 1, I comma, lett. b) Legge regionale 25 maggio 1974, n. 19). Quota a carico dello Stato Lire 5.000.000.000
23) Cap. 18535 - Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere e acquisti ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della Legge regionale 29/ 73, art. 3 Legge regionale 20/ 73; articoli 2, 3 e 5 Legge regionale 31/ 75; art. 4 Legge regionale 36/ 76; art. 1 Legge regionale 26/ 74. Quota a carico dello Stato Lire 11.000.000.000
24) Cap. 18555 - Contributi sulle spese di gestione sostenute da consorzi cooperativi di secondo grado per le operazioni di stagionatura e commercializzazione del formaggio parmigiano - reggiano. Quota a carico dello Stato Lire 1.308.138.600
25) Cap. 18570 - Contributi alle associazioni dei produttori agricoli ed alle loro unioni regionali, per l'attuazione dei programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione e qualificazione delle produzioni del settore per il quale sono riconosciute (Legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno art. 10) Lire 428.961.600
26) Cap. 18580 - Contributi al fine di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni regionali (art. 9, I e II comma della Legge 20/ 10/ 1978, n. 674 Sito esterno) Lire 4.011.640.383
27) Cap. 18850 - Concessione del premio di apporto strutturale (art. 41 Legge 9/ 5/ 1975, n. 153 Sito esterno; Legge regionale 5/ 5/ 1977, n. 18 art. 40 e seguenti) Lire 165.000.000
28) Cap. 18895 - Contributi in capitale, in alternativa al concorso nel pagamento degli interessi su mutui, in favore di imprenditori agricoli, per il finanziamento di piani di sviluppo aziendale (art. 18 Legge 9/ 5/ 75 n. 153 Sito esterno; art. 11 lett. a) e 12, Legge regionale 5/ 5/ 77, n 18; art. 12 Legge regionale 23/ 4/ 80 n. 26) Lire 323.946.082
29) Cap. 19500 - Sovvenzioni a favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola e di conduzione associata danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. Contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture delle aziende agricole danneggiate dagli eventi calamitosi predetti e somme da corrispondere ai coltivatori diretti. Contributi in conto capitale a favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli od associati danneggiati dagli eventi medesimi Lire 4.183.939.331
30) Cap. 19505 - Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, danneggiate da aversità atmosferiche o calamità naturali riconosciute eccezionali (art. 1, III comma, lett. b), Legge 15 ottobre 1981, n. 590 Sito esterno) Lire 7.330.988.500
31) Cap. 19570 - Compenso integrativo del prezzo di vendita delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alccol Lire 527.681.670
32) Cap. 20030 - Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici Lire 10.020.970.000
33) Cap. 20060 - Contributi in capitale a favore delle iniziative di sviluppo approvate dalla CEE concernente programmi specifici di sviluppo per la razionalizzazione dei trattamenti, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici (Regolamento CEE n. 355 del 15/ 2/ 1977; art. 6 DPR 24/ 7/ 1977, n. 616 Sito esterno). Quota a carico dello Stato Lire 722.682.200
34) Cap. 20080 - Spese per la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, per la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare; funzioni delegate ai sensi dell'art. 77 lett. A del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616 Sito esterno Lire 125.011.140
35) Cap. 24060 - Attuazione del programma regionale e coordinato nazionalmente per l'acquicoltura (Legge 27/ 12/ 1977, n. 984 Sito esterno art. 8). Quota a carico dello Stato Lire 1.500.000.000
36) Cap. 32065 - Contributi in capitale per interventi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, X comma del decreto legge 23/ 1/ 1982, n. 9 Sito esterno, convertito in Legge 25/ 3/ 1982, n. 94 Sito esterno Lire 9.698.459.782
37) Cap. 32240 - Spese per le iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale (art. 2 Legge 5/ 8/ 78, n. 457 Sito esterno) Lire 25.115.400
38) Cap. 32246 - Contributi agli IACP per la formazione dell'anagrafe dell'utenza e del censimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione dell'art. 4 lett. f) della Legge 5/ 8/ 1978, n. 457 Sito esterno. Quota a carico dello Stato (Legge regionale 30/ 8/ 1982 n.
38) Cap. 32246 - Contributi agli IACP per la formazione Lire 385.866.000
39) Cap. 37346 - Spese per l'attuazione del progetto Po - Disinquinamento idrico (art. 21, Legge 26/ 4/ 1983 Sito esterno, n.130. Quota a carico dello Stato Lire 595.797.889
40) Cap. 38065 - Interventi necessari per la istituzione di parchi naturali di interesse regionale (art. 5 Legge regionale 24/ 1/ 1977, n. 2). Quota a carico dello Stato Lire 365.316.640
41) Cap. 39250 - Spesa per l'attuazione del Progetto recupero ambientale delle Valli di Comacchio - Ripristino della canalizzazione di collegamento a mare e della derivazione d' acqua del fiume Reno (art. 37 Legge 27 dicembre 1983, n. 73 Sito esterno). Quota a carico dello Stato Lire 7.374.000.000
42) Cap. 39305 - Interventi della Regione riguardanti le opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna. Quota a carico dello Stato (Legge regionale 6/ 7/ 1974, n. 27; art. 89 DPR 24/ 7/ 1977, n. 616 Sito esterno) Lire 94.535.959
43) Cap. 41970 - Interventi urgenti in materia di opere per vie navigabili (art. 3 Decreto legge 7/ 5/ 1980, n 152 Sito esterno convertito in Legge 7/ 7/ 1980, n. 298 Sito esterno) Lire 610.566.553
44) Cap. 43215 - Fondo nazionale trasporti, parte corrente. Quota a carico dello Stato (Legge 10/ 4/ 1981, n. 151 Sito esterno) Lire 30.275.337.000
45) Cap. 43226 - Contributi in capitale per l'acquisto di veicoli da destinare al trasporto pubblico di linea per viaggiatori nonchè per opere ed impianti fissi di particolare rilevanza tecnologica e strettamente pertinenti all'esercizio del trasporto stesso. Quota a carico dello Stato (art. 38, I comma, punto 1, Legge regionale 1/ 12/ 1979, n. 45; art. 11 Legge 10 aprile 1981, n. 151 Sito esterno) Lire 27.000.000.000
46) Cap. 48200 - Spese per riparazioni e adeguamento antisismico di opere, impianti ed edifici ad uso pubblico, appartenenti alla Regione e ad enti da essa dipendenti, danneggiati dal terremoto del 9/ 11/ 1983, (Legge 23 dicembre 1983, n. 748 Sito esterno). (Quota a carico dello Stato) Lire 51.000.000
47) Cap. 48210 - Contributi alle Province di Parma e Reggio Emilia ed ai Comuni interessati per le riparazioni e l'adeguamento antisismico di opere, impianti ed edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto del 9/ 11/ 1983 (Legge 23/ 12/ 1983, n. 748 Sito esterno; Legge regionale 27/ 8/ 1984, n. 45). Quota a carico dello Stato Lire 4.845.000.000
48) Cap. 51720 - Quota del Fondo sanitario impiegata direttamente dalla Regione ai sensi dell'art. 27, V comma della Legge 27/ 12/ 1983, n. 730 Sito esterno, per rilevanti interventi di natura sanitaria sull'ambiente, di carattere epidemiologico informativo, nel campo della ricerca finalizzata, nonchè per altri interventi di rilievo regionale Lire 1.094.824.587
49) Cap. 57201 - Fondo socio - assistenziale regionale - Contributi in capitale a Comuni singoli o associati, a istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, ad associazioni, fondazioni e istituzioni private anche a carattere cooperativo e ad organizzazioni di volontariato per l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio - assistenziali, a norma dell'art. 42 della Legge regionale 12/ 1/ 1985, n. 2 Quota fondi assegnati dallo Stato Lire 24.700.000.000
50) Cap. 58425 - Fondo regionale per gli asili nido. Destinazione dell'assegnazione statale sulla Legge 29/ 11/ 1977, n. 891 Sito esterno in materia di asili nido. Contributi nelle spese di gestione (Legge regionale n. 17 del 21/ 6/ 1978) Lire 1.163.360.190
51) Cap. 58436 - Fondo regionale per gli asili nido. Contributi per la costruzione, riattamento, impianto e arredamento di asili nido Lire 400.000.000
Art. 77
1.
La lett. b) del 2 comma dell'art. 6 della Legge regionale 27 agosto 1983, n. 34 " Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione. Norme per la formazione dei piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure", è così sostituita:
" b) l'approvazione di programmi di intervento concernenti la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti nonchè la concessione ed erogazione dei relativi incentivi; ".
Art. 78
Fidejussione regionale a favore del CONSVAGRI Consorzio sviluppo agricolo
1. La fidejussione regionale di cui all'art. 44 della Legge regionale 6 settembre 1982, n. 44, può essere prestata a favore del CONSVAGRI - Consorzio sviluppo agricolo - Soc. Coop. a rl, con sede in Forlì, per la realizzazione di un impianto per la produzione di alcool da cereali in Forlimpopoli, a garanzia di mutuo assistito dal concorso statale nel pagamento degli interessi ai sensi dell' art. 12 della Legge 1 agosto 1981, n. 423 Sito esterno. L'importo massimo della fidejussione è fissato in Lire 1.550.000.000.
Art. 79
Completamento interventi a favore delle popolazioni vittime del sisma del 23 novembre 1980
1. A completamento degli interventi previsti dalla Legge regionale 5 gennaio 1981, n. 1 " Istituzione di un fondo di solidarietà per i soccorsi alle popolazioni vittime del terremoto e la ricostruzione nelle regioni sinistrate" la Regione Emilia - Romagna è autorizzata a stanziare l'ulteriore somma di Lire 100.000.000 per l'esercizio 1986 (Cap. 68210).
2. All'erogazione di detta somma si provvederà secondo le procedure previste dalla Legge regionale 5 gennaio 1981, n. 1.
Art. 80
Modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 6 luglio 1984, n. 38 concernente le attività turistiche ed alberghiere
1.
Il primo comma dell'art. 10 della Legge regionale 6 luglio 1984, n. 38 in materia di attività turistiche e alberghiere è così sostituito:
" 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al primo comma lett. b) dell'art. 8 il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposite convenzioni con istituti di credito, per regolare sia la concessione dei contributi sia le modalità per la concessione e la erogazione dei mutui. " 2. All'articolo 17 (norma transitoria) della Legge regionale 6 luglio 1984, n. 38
Art. 81
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenuti nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte a norma dell'art. 5, II comma, della Legge regionale di contabilità 6/ 7/ 1977, n. 31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1986- 1988 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 82
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, II comma della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna. La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna. Bologna, 28 aprile 1986


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