Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 13

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL' ABBIGLIAMENTO SU MISURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, concorrendo all'attuazione di progetti finalizzati al ripristino, alla conservazione, tutela e qualificazione delle tipologie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle suddette attività aziendali, nonchè alla realizzazione di interventi per la commercializzazione e la promozione dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art. 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, in conformità a quanto previsto dalla stessa legge al secondo comma dell'art. 13, i benefici della presente legge sono finalizzati alla valorizzazione dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli elenchi allegati al DPR 23 ottobre 1956, n. 1202 Sito esterno, come sostituiti dal DPR 8 giugno 1964, n. 537 Sito esterno.

Espandi Indice