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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 13

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL' ABBIGLIAMENTO SU MISURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 2
Destinatari
1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:
a) le imprese artigiane singole che attuino progetti di particolare rilevanza, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1;
b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane che esercitino le attività di cui all'art. 1;
c) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale( CIPI) ai sensi dell'art. 2 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 Sito esterno, nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 3, e sempre che la loro attività rientri tra quelle indicate all'art. 1;
d) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane e imprese industriali di minori dimensioni, anche Comuni, Enti pubblici, istituti e fondazioni, nonchè le associazioni dell'artigianato.
2. Possono essere ammessi ai benefici della presente legge i comitati costituiti ai sensi dell'art. 39 e seguenti del Codice civile e formati dalle imprese, dalle forme associative, dagli Enti e dalle associazioni di cui al precedente comma.

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