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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 13

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL' ABBIGLIAMENTO SU MISURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 3
Requisiti
1. Per essere ammessi ai benefici della presente legge, i soggetti di cui al precedente art. 2 devono rispondere ai requisiti indicati nei commi successivi.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese artigiane, di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2, devono:
a) essere costituiti, a norma della vigente legislazione, da almeno cinque imprese artigiane;
b) essere iscritti nella separata sezione dell'albo di cui al primo comma dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
c) prevedere nel proprio statuto:
1) la parità di voto fra i soci;
2) la sottoscrizione, da parte di ciascun socio, di una quota non superiore al venti per cento del capitale sociale;
3) la possibilità, per tutte le imprese associate, di beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.
3. Per i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, ai sensi della lett. c) del primo comma dell'art. 2, devono sussistere le seguenti condizioni:
a) le imprese associate devono essere almeno cinque;
b) le imprese artigiane associate devono essere iscritte all'albo di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
c) le imprese industriali di minori dimensioni devono avere oltre all'unità locale anche la sede legale nel territorio dell'Emilia - Romagna;
d) devono sussistere i requisiti statutari di cui alla lett c) del secondo comma;
e) le imprese industriali di minori dimensioni non devono superare un terzo delle imprese associate;
f) le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.
4. Per i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui alla lett. d) del primo comma dell'art 2, devono sussistere i medesimi requisiti indicati al terzo comma.
5. I comitati di cui al secondo comma dell'art. 2 devono essere regolati da accordi conformi allo statuto - tipo approvato dal Consiglio regionale, ai sensi della lett. b) del primo comma dell'art. 4 della Legge regionale 4 luglio 1983, n. 21.
6. Per le imprese artigiane singole di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 è richiesta l'iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno.

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