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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 13

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL' ABBIGLIAMENTO SU MISURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 4
Spese ammesse a contributo
1. Nell'ambito dei progetti di valorizzazione di cui all' art. 1, attuati dai soggetti indicati all'art. 2, sono ammesse a contributo le seguenti spese:
a) spese relative alle iniziative volte alla valorizzazione dei mestieri attuate da singole imprese o da forme associative;
b) spese per l'esecuzione di ricerche, studi preparatori e progetti di fattibilità, da realizzarsi anche in convenzione con istituti o centri specializzati, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alla lett. c);
c) spese per investimenti connessi alla costituzione, nell' ambito delle forme associative o delle imprese, di servizi tecnici che provvedano:
1) alla selezione e al controllo delle materie prime e dei semilavorati;
2) alla progettazione applicativa a livello tecnologico ed organizzativo;
3) al controllo di qualità della produzione;
4) alla diagnostica per il restauro in edilizia;
5) alla ricerca stilistica;
d) spese per investimenti connessi alla realizzazione di strutture per la commercializzazione di prodotti, spese per iniziative promozionali collegate e spese per attività di valorizzazione dei mestieri;
e) spese per iniziative di promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni del settore, da realizzarsi attraverso pubblicazioni, campagne pubblicitarie, partecipazioni a fiere specializzate o con l'organizzazione di mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, nell'osservanza di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
f) spese per la progettazione, organizzazione, registrazione di marchi di qualità e loro promozione.

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