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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 13

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL' ABBIGLIAMENTO SU MISURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 5
Concessione dei contributi
1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 le singole imprese e le forme associative artigiane possono beneficiare dei seguenti contributi:
a) contributo una tantum, nella misura massima del 60% della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. b) dell'art. 4;
b) contributo in conto capitale, per un periodo massimo di tre anni, in misura non superiore al 40% della spesa ammessa annualmente, per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. a) e alla lett. c) dell'art. 4;
c) contributo in conto capitale, nella misura massima del 40% della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. d) dell'art. 4;
d) contributo per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera e) dell'art. 4, in misura non superiore al 60% della spesa ammessa;
e) contributo per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. f) dell'art. 4, in misura non superiore al 60% della spesa ammessa.

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