Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 13

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL' ABBIGLIAMENTO SU MISURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 7
Programmi e progetti operativi
1. La Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale gli indirizzi di coordinamento, le priorità per l'attuazione degli interventi della presente legge, nonchè i progetti di rilevanza regionale, tenuto conto della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, e della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.
2. Gli enti delegati di cui alla Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, e le assemblee dei Comuni di cui all'art. 4 della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, predispongono i programmi territoriali di intervento e li presentano alla Giunta regionale, che provvede all'approvazione ed alla ripartizione delle risorse finanziarie, sentita la competente Commissione consiliare.
3. I soggetti di cui all'art. 2, nell'ambito dei programmi di cui al secondo comma, presentano agli enti delegati le relative domande di contributo.
4. Qualora tra i soci dei consorzi e delle società consortili di cui alla lett. d) del primo comma dell'art. 2 vi siano gli stessi enti delegati, le domande di contributo sono presentate alla Regione che provvede agli adempimenti di cui al settimo comma.
5. Gli enti delegati:
a) provvedono all'istruttoria delle domande pervenute, valutandone l'ammissibilità al contributo regionale, in rapporto ai programmi territoriali di cui al secondo comma;
b) determinano le spese ammesse al contributo;
c) predispongono, sulla base delle domande approvate, i progetti operativi di intervento e provvedono alla concessione dei contributi di cui alla presente legge.
6. La Giunta regionale eroga agli enti delegati i finanziamenti necessari all'attuazione dei programmi territoriali e dei relativi progetti operativi, ai sensi della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18.
7. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 4 e 5, quando riguardino progetti a carattere interprovinciale o regionale, devono essere presentate alla Regione, che provvede direttamente all'istruttoria, alla determinazione delle spese ammesse a contributo, alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonchè ai controlli sulla destinazione dei medesimi.

Espandi Indice