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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 13

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL' ABBIGLIAMENTO SU MISURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 8
Esclusioni
1. I soggetti di cui al precedente art. 2 possono accedere ai contributi in conto capitale della presente legge se ed in quanto non usufruiscano già, per le medesime iniziative, di altri contributi in conto capitale previsti dalla legislazione regionale, statale o comunitaria in vigore.
2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati, altri contributi in conto capitale od agevolazioni in conto interessi sulla parte di spesa già finanziata dalla Regione o da altri enti pubblici.

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