LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 13
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL' ABBIGLIAMENTO SU MISURA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verrano dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della Legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, nell'ambito dei fondi accantonati sul cap. 86500, alla voce n. 9: " Accantonamento per il finanziamento del 3 programma regionale di sviluppo", dell' elenco 5, allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1986.