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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 13

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI ARTIGIANE ARTISTICHE E TRADIZIONALI E DELL' ABBIGLIAMENTO SU MISURA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Requisiti
Art. 4 - Spese ammesse a contributo
Art. 5 - Concessione dei contributi
Art. 6 - Presentazione delle domande
Art. 7 - Programmi e progetti operativi
Art. 8 - Esclusioni
Art. 9 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, concorrendo all'attuazione di progetti finalizzati al ripristino, alla conservazione, tutela e qualificazione delle tipologie merceologiche, culturali, tecnologiche ed organizzative proprie delle suddette attività aziendali, nonchè alla realizzazione di interventi per la commercializzazione e la promozione dei prodotti e dei servizi artigiani sul mercato.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art. 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno, in conformità a quanto previsto dalla stessa legge al secondo comma dell'art. 13, i benefici della presente legge sono finalizzati alla valorizzazione dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli elenchi allegati al DPR 23 ottobre 1956, n. 1202 Sito esterno, come sostituiti dal DPR 8 giugno 1964, n. 537 Sito esterno.
Art. 2
Destinatari
1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:
a) le imprese artigiane singole che attuino progetti di particolare rilevanza, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1;
b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane che esercitino le attività di cui all'art. 1;
c) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale( CIPI) ai sensi dell'art. 2 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 Sito esterno, nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 3, e sempre che la loro attività rientri tra quelle indicate all'art. 1;
d) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane e imprese industriali di minori dimensioni, anche Comuni, Enti pubblici, istituti e fondazioni, nonchè le associazioni dell'artigianato.
2. Possono essere ammessi ai benefici della presente legge i comitati costituiti ai sensi dell'art. 39 e seguenti del Codice civile e formati dalle imprese, dalle forme associative, dagli Enti e dalle associazioni di cui al precedente comma.
Art. 3
Requisiti
1. Per essere ammessi ai benefici della presente legge, i soggetti di cui al precedente art. 2 devono rispondere ai requisiti indicati nei commi successivi.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese artigiane, di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2, devono:
a) essere costituiti, a norma della vigente legislazione, da almeno cinque imprese artigiane;
b) essere iscritti nella separata sezione dell'albo di cui al primo comma dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
c) prevedere nel proprio statuto:
1) la parità di voto fra i soci;
2) la sottoscrizione, da parte di ciascun socio, di una quota non superiore al venti per cento del capitale sociale;
3) la possibilità, per tutte le imprese associate, di beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.
3. Per i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, ai sensi della lett. c) del primo comma dell'art. 2, devono sussistere le seguenti condizioni:
a) le imprese associate devono essere almeno cinque;
b) le imprese artigiane associate devono essere iscritte all'albo di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
c) le imprese industriali di minori dimensioni devono avere oltre all'unità locale anche la sede legale nel territorio dell'Emilia - Romagna;
d) devono sussistere i requisiti statutari di cui alla lett c) del secondo comma;
e) le imprese industriali di minori dimensioni non devono superare un terzo delle imprese associate;
f) le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.
4. Per i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui alla lett. d) del primo comma dell'art 2, devono sussistere i medesimi requisiti indicati al terzo comma.
5. I comitati di cui al secondo comma dell'art. 2 devono essere regolati da accordi conformi allo statuto - tipo approvato dal Consiglio regionale, ai sensi della lett. b) del primo comma dell'art. 4 della Legge regionale 4 luglio 1983, n. 21.
6. Per le imprese artigiane singole di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 è richiesta l'iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno.
Art. 4
Spese ammesse a contributo
1. Nell'ambito dei progetti di valorizzazione di cui all' art. 1, attuati dai soggetti indicati all'art. 2, sono ammesse a contributo le seguenti spese:
a) spese relative alle iniziative volte alla valorizzazione dei mestieri attuate da singole imprese o da forme associative;
b) spese per l'esecuzione di ricerche, studi preparatori e progetti di fattibilità, da realizzarsi anche in convenzione con istituti o centri specializzati, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui alla lett. c);
c) spese per investimenti connessi alla costituzione, nell' ambito delle forme associative o delle imprese, di servizi tecnici che provvedano:
1) alla selezione e al controllo delle materie prime e dei semilavorati;
2) alla progettazione applicativa a livello tecnologico ed organizzativo;
3) al controllo di qualità della produzione;
4) alla diagnostica per il restauro in edilizia;
5) alla ricerca stilistica;
d) spese per investimenti connessi alla realizzazione di strutture per la commercializzazione di prodotti, spese per iniziative promozionali collegate e spese per attività di valorizzazione dei mestieri;
e) spese per iniziative di promozione, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni del settore, da realizzarsi attraverso pubblicazioni, campagne pubblicitarie, partecipazioni a fiere specializzate o con l'organizzazione di mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, nell'osservanza di quanto previsto nel secondo comma dell'art. 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
f) spese per la progettazione, organizzazione, registrazione di marchi di qualità e loro promozione.
Art. 5
Concessione dei contributi
1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 le singole imprese e le forme associative artigiane possono beneficiare dei seguenti contributi:
a) contributo una tantum, nella misura massima del 60% della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. b) dell'art. 4;
b) contributo in conto capitale, per un periodo massimo di tre anni, in misura non superiore al 40% della spesa ammessa annualmente, per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. a) e alla lett. c) dell'art. 4;
c) contributo in conto capitale, nella misura massima del 40% della spesa ammessa, per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. d) dell'art. 4;
d) contributo per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera e) dell'art. 4, in misura non superiore al 60% della spesa ammessa;
e) contributo per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. f) dell'art. 4, in misura non superiore al 60% della spesa ammessa.
Art. 6
Presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono presentate dai soggetti destinatari agli enti delegati di cui alla Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, secondo le modalità che verranno stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
Art. 7
Programmi e progetti operativi
1. La Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale gli indirizzi di coordinamento, le priorità per l'attuazione degli interventi della presente legge, nonchè i progetti di rilevanza regionale, tenuto conto della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, e della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.
2. Gli enti delegati di cui alla Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, e le assemblee dei Comuni di cui all'art. 4 della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, predispongono i programmi territoriali di intervento e li presentano alla Giunta regionale, che provvede all'approvazione ed alla ripartizione delle risorse finanziarie, sentita la competente Commissione consiliare.
3. I soggetti di cui all'art. 2, nell'ambito dei programmi di cui al secondo comma, presentano agli enti delegati le relative domande di contributo.
4. Qualora tra i soci dei consorzi e delle società consortili di cui alla lett. d) del primo comma dell'art. 2 vi siano gli stessi enti delegati, le domande di contributo sono presentate alla Regione che provvede agli adempimenti di cui al settimo comma.
5. Gli enti delegati:
a) provvedono all'istruttoria delle domande pervenute, valutandone l'ammissibilità al contributo regionale, in rapporto ai programmi territoriali di cui al secondo comma;
b) determinano le spese ammesse al contributo;
c) predispongono, sulla base delle domande approvate, i progetti operativi di intervento e provvedono alla concessione dei contributi di cui alla presente legge.
6. La Giunta regionale eroga agli enti delegati i finanziamenti necessari all'attuazione dei programmi territoriali e dei relativi progetti operativi, ai sensi della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18.
7. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 4 e 5, quando riguardino progetti a carattere interprovinciale o regionale, devono essere presentate alla Regione, che provvede direttamente all'istruttoria, alla determinazione delle spese ammesse a contributo, alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonchè ai controlli sulla destinazione dei medesimi.
Art. 8
Esclusioni
1. I soggetti di cui al precedente art. 2 possono accedere ai contributi in conto capitale della presente legge se ed in quanto non usufruiscano già, per le medesime iniziative, di altri contributi in conto capitale previsti dalla legislazione regionale, statale o comunitaria in vigore.
2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati, altri contributi in conto capitale od agevolazioni in conto interessi sulla parte di spesa già finanziata dalla Regione o da altri enti pubblici.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verrano dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della Legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, nell'ambito dei fondi accantonati sul cap. 86500, alla voce n. 9: " Accantonamento per il finanziamento del 3 programma regionale di sviluppo", dell' elenco 5, allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1986.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 maggio 1986

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