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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 14

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 2
Destinatari
1. Possono usufruire dei contributi relativi ai progetti di cui alla lett. a) dell'art. 1:
b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino imprese artigiane, ovvero imprese artigiane e imprese industriali, di minori dimensioni, così come definite dal comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale ( CIPI) ai sensi dell'art. 2 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 Sito esterno, e nei limiti di cui al quarto comma dell' articolo 3;
c) le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, cui partecipino, due o più imprese fra quelle previste alla lett. b);
d) le Amministrazioni comunali, gli Enti pubblici, nonchè i consorzi e le società a partecipazione mista pubblica e privata.
2. Possono accedere ai contributi relativi ai progetti di cui alla lett. b) e alla lett. c) dell'articolo 1, le imprese singole e i soggetti indicati:
a) alle lettere a), b), c) e d) del primo comma, per quanto riguarda i progetti di cui alla lett. b) dell'art. 1;
b) alle lettere a), b) e c) del primo comma, per quanto riguarda i progetti di cui alla lett. c) dell'art. 1.

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