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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 14

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 3
Requisiti
1. Per essere ammessi ai benefici della presente legge, i soggetti di cui all'art. 2 devono rispondere ai requisiti indicati nei commi successivi.
2. Le forme societarie, di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 2, devono derivare dalla fusione di almeno cinque imprese artigiane già regolarmente iscritte negli albi provinciali delle imprese artigiane.
3. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane, di ci alla lett. b) del primo comma dell'art. 2, devono:
a) essere costituiti a norma della vigente legislazione, da alemno cinque imprese artigiane;
b) essere iscritti alla separata sezione dell'albo di cui al primo comma dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
c) prevedere nel proprio statuto:
1) la parità di voto fra i soci.
2) la sottoscrizione, da parte di ciascun socio, di una quota non superiore al venti per cento del capitale sociale;
2) la possibilità, per tutte le imprese associate, di beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.
4. Per i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, ai sensi della lett. b) del primo comma dell'art. 2, devono sussistere le seguenti condizioni:
a) le imprese associate devono essere almeno cinque;
b) le imprese artigiane associate devono essere iscritte all'albo di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
c) le imprese industriali di minori dimensioni devono avere oltre all'unità locale anche sede legale nel territorio dell'Emilia - Romagna;
d) devono sussistere i requisiti statuari di cui alla lett
c) del terzo comma;
e) le imprese industriali di minori dimensioni non devono superare un terzo delle imprese associate;
f) le imprese artigiane devono deternere la maggioranza negli organi deliberanti.
5. Le forme associative costituite con contratto a termine, di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 2, quando siano costituite solo da imprese artigiane, devono rispondere ai requisiti di cui alla lett. b) del quarto comma; nel caso in cui vi partecipino anche imprese industriali di minori dimensioni, devono sussistere gli ulteriori requisiti di ci alle lettere c), e) ed f) del quarto comma. In entrambi i casi le imprese associate devono essere almeno cinque.
6. Per le imprese artigiane di cui al secondo comma dell'art. 2 è richiesta l'iscrizione all'albo istituito dall' art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno.

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