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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 14

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 4
Spese ammesse a contributo
1. I contributi relativi cui alla lett. a) dell' art. 1 vengono concessi per le spese di allestimento e di potenziamento dei servizi di area sostenute dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 2.
2. I contributi relativi ai progetti di cui alla lett. b) dell' art. 2, vengono concessi per le spese di recupero funzionale e/ o di ampliamento di immobili già acquisiti, anche in locazione, dalle imprese artigiane, sia che le spese vengano sostenute dalle imprese stesse, sia che vengano sostenute dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 2.
3. Nell'ambito dei progetti di cui alla lett. c) dell'art. 1 vengono ammesse a contributo:
a) le spese per opere di urbanizzazione primaria relative all'allestimento di insediamenti produttivi o di servizio da parte delle forme associative di cui alla lett. b) e alla lett. c) del primo comma dell'art. 2;
b) le spese sostenute dalle imprese artigiane per opere di urbanizzazione primaria realizzate dai soggetti di cui alla lett. d) del primo comma dell'art. 2, anche per stralci successivi e funzionali, su aree già acquisite dalle imprese insediande.

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