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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 14

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 5
Aree di intervento e priorità
1. Le aree di intervento per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. Nella concessione dei contributi di cui alla lett. a) e alla lett. c) dell'art. 1, vengono riconosciuti piroritari i progetti realizzati nei toerritori delle Comunità Montane.
3. Nella concessione dei contributi di cui alla lett. a) e alla lett. c) dell'art. 1, vengono riconosciuti prioritari i progetti realizzati nei territori delle Comunità montane.
3. Nella concessione dei contributi di cui alla lett. b) dell'art. 1 vengono riconosciuti prioritari i progetti realizzati nei centri storici e, nell'ambito di tali interventi, i progetti che riguardano l'artigianato di servizio.

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