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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 14

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 7
Presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono presentate dai soggetti destinatari agli enti delegati di cui all'art. 4 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, secondo le modalità che verrano stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
2. Alla domanda deve essere allegato un atto unilaterale d' obbligo, registrato e trascritto, che impegna il richiedente a non vendere l'immobile oggetto del contributo prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del contributo stesso, se non ad altra impresa artigiana o a forma associata artigiana ed al prezzo concordato con il Comune.

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