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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 14

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

Art. 8
Programmi e progetti operativi
1. La Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale gli indirizzi di coordinamento, le priorità per l'attuazione degli interventi della presente legge, nonchè i progetti di rilevanza regionale, tenuto conto della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, e della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.
2. Gli enti delegati di cui all'art. 4 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, predispongono i programmi comunali di intervento e li presentano alla Giunta regionale che provvede alla approvazione ed alla ripartizione delle risorse finanziarie, sentita la competente Commissione consiliare.
Detti programmi possono essere predisposti anche a scala sovracomunale dalle assemblee di Comuni e dalle Comunità montane ai sensi degli articoli 28 e 30 della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.
3. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del'art. 2 e alla lett. b) del secondo comma dell'art 2, nell'ambito dei programmi di cui al secondo comma, presentano le relative domande di contributo agli enti delegati.
4. I soggetti di cui alla lett. d) del primo comma dell' art. 2 presentano le domande di contributo alla Regione che provvede direttamente all'istruttoria, alla determinazione delle spese ammesse a contributo, alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonchè ai controlli sulla destinazione dei medesimi.
5. Gli enti delegati:
a) provvedono all'istruttoria delle domande perventute, valutandone l'ammissibilità al contributo regionale, in rapporto ai programmi comunali e sovracomunali di cui al secondo comma;
b) determinano le spese ammesse a contributo;
c) provvedono alla concessione di contributo di cui alla presente legge.
6. La Giunta regionale eroga agli enti delegati i finanziamenti necessari all'attuazione dei programmi comunali, ai sensi della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18.

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