LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 14
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986
Art. 6
Concessione ed erogazione dei contributi
1. Il contributo regionale è concesso nella misura massima del quaranta per cento della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore a cinquecento milioni.
2. Per le forme associative cui partecipino, oltre che le imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, ai sensi degli articoli 2 e 3, con riferimento ai progetti di cui alla lett. a) e alla lett. c) dell'art. 1, il contributo regionale è commisurato alle quote millesimali di effettiva partecipazione delle imprese artigiane.
3. I contributi concessi vengono erogati anche per stati di avanzamento:
a) a presentazione della dichiarazione di spesa per i progetti realizzati dai Comuni e dagli Enti pubblici;
b) a presentazione della documentazione giustificativa di spesa per le iniziative realizzate da tutti gli altri soggetti di cui all'art. 2.