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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1986, n. 14

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 67 del 20 maggio 1986

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Requisiti
Art. 4 - Spese ammesse a contributo
Art. 5 - Aree di intervento e priorità
Art. 6 - Concessione ed erogazione dei contributi
Art. 7 - Presentazione delle domande
Art. 8 - Programmi e progetti operativi
Art. 9 - Esclusioni
Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 11 - Norma finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti artigiani concedendo contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti concernenti:
a) l'allestimento o il potenziamento, negli insediamenti esistenti, di servizi di area di interesse comune per le imprese insediate, a supporto delle attività di produzione, commercializzazione ed organizzazione delle stesse;
b) il recupero funzionale e/ o l'ampliamento di immobili destinati all'insediamento di imprese artigiane della produzione e dei servizi;
c) l'allestimento di nuove localizzazioni per l'insediamento di imprese artigiane della produzione e dei servizi.
Art. 2
Destinatari
1. Possono usufruire dei contributi relativi ai progetti di cui alla lett. a) dell'art. 1:
b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino imprese artigiane, ovvero imprese artigiane e imprese industriali, di minori dimensioni, così come definite dal comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale ( CIPI) ai sensi dell'art. 2 della Legge 12 agosto 1977, n. 675 Sito esterno, e nei limiti di cui al quarto comma dell' articolo 3;
c) le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, cui partecipino, due o più imprese fra quelle previste alla lett. b);
d) le Amministrazioni comunali, gli Enti pubblici, nonchè i consorzi e le società a partecipazione mista pubblica e privata.
2. Possono accedere ai contributi relativi ai progetti di cui alla lett. b) e alla lett. c) dell'articolo 1, le imprese singole e i soggetti indicati:
a) alle lettere a), b), c) e d) del primo comma, per quanto riguarda i progetti di cui alla lett. b) dell'art. 1;
b) alle lettere a), b) e c) del primo comma, per quanto riguarda i progetti di cui alla lett. c) dell'art. 1.
Art. 3
Requisiti
1. Per essere ammessi ai benefici della presente legge, i soggetti di cui all'art. 2 devono rispondere ai requisiti indicati nei commi successivi.
2. Le forme societarie, di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 2, devono derivare dalla fusione di almeno cinque imprese artigiane già regolarmente iscritte negli albi provinciali delle imprese artigiane.
3. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, fra imprese artigiane, di ci alla lett. b) del primo comma dell'art. 2, devono:
a) essere costituiti a norma della vigente legislazione, da alemno cinque imprese artigiane;
b) essere iscritti alla separata sezione dell'albo di cui al primo comma dell'art. 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
c) prevedere nel proprio statuto:
1) la parità di voto fra i soci.
2) la sottoscrizione, da parte di ciascun socio, di una quota non superiore al venti per cento del capitale sociale;
2) la possibilità, per tutte le imprese associate, di beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalla quota di capitale sociale sottoscritta.
4. Per i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, ai sensi della lett. b) del primo comma dell'art. 2, devono sussistere le seguenti condizioni:
a) le imprese associate devono essere almeno cinque;
b) le imprese artigiane associate devono essere iscritte all'albo di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
c) le imprese industriali di minori dimensioni devono avere oltre all'unità locale anche sede legale nel territorio dell'Emilia - Romagna;
d) devono sussistere i requisiti statuari di cui alla lett
c) del terzo comma;
e) le imprese industriali di minori dimensioni non devono superare un terzo delle imprese associate;
f) le imprese artigiane devono deternere la maggioranza negli organi deliberanti.
5. Le forme associative costituite con contratto a termine, di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 2, quando siano costituite solo da imprese artigiane, devono rispondere ai requisiti di cui alla lett. b) del quarto comma; nel caso in cui vi partecipino anche imprese industriali di minori dimensioni, devono sussistere gli ulteriori requisiti di ci alle lettere c), e) ed f) del quarto comma. In entrambi i casi le imprese associate devono essere almeno cinque.
6. Per le imprese artigiane di cui al secondo comma dell'art. 2 è richiesta l'iscrizione all'albo istituito dall' art. 5 della Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno.
Art. 4
Spese ammesse a contributo
1. I contributi relativi cui alla lett. a) dell' art. 1 vengono concessi per le spese di allestimento e di potenziamento dei servizi di area sostenute dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 2.
2. I contributi relativi ai progetti di cui alla lett. b) dell' art. 2, vengono concessi per le spese di recupero funzionale e/ o di ampliamento di immobili già acquisiti, anche in locazione, dalle imprese artigiane, sia che le spese vengano sostenute dalle imprese stesse, sia che vengano sostenute dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 2.
3. Nell'ambito dei progetti di cui alla lett. c) dell'art. 1 vengono ammesse a contributo:
a) le spese per opere di urbanizzazione primaria relative all'allestimento di insediamenti produttivi o di servizio da parte delle forme associative di cui alla lett. b) e alla lett. c) del primo comma dell'art. 2;
b) le spese sostenute dalle imprese artigiane per opere di urbanizzazione primaria realizzate dai soggetti di cui alla lett. d) del primo comma dell'art. 2, anche per stralci successivi e funzionali, su aree già acquisite dalle imprese insediande.
Art. 5
Aree di intervento e priorità
1. Le aree di intervento per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. Nella concessione dei contributi di cui alla lett. a) e alla lett. c) dell'art. 1, vengono riconosciuti piroritari i progetti realizzati nei toerritori delle Comunità Montane.
3. Nella concessione dei contributi di cui alla lett. a) e alla lett. c) dell'art. 1, vengono riconosciuti prioritari i progetti realizzati nei territori delle Comunità montane.
3. Nella concessione dei contributi di cui alla lett. b) dell'art. 1 vengono riconosciuti prioritari i progetti realizzati nei centri storici e, nell'ambito di tali interventi, i progetti che riguardano l'artigianato di servizio.
Art. 6
Concessione ed erogazione dei contributi
1. Il contributo regionale è concesso nella misura massima del quaranta per cento della spesa ammessa e comunque per un importo non superiore a cinquecento milioni.
2. Per le forme associative cui partecipino, oltre che le imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, ai sensi degli articoli 2 e 3, con riferimento ai progetti di cui alla lett. a) e alla lett. c) dell'art. 1, il contributo regionale è commisurato alle quote millesimali di effettiva partecipazione delle imprese artigiane.
3. I contributi concessi vengono erogati anche per stati di avanzamento:
a) a presentazione della dichiarazione di spesa per i progetti realizzati dai Comuni e dagli Enti pubblici;
b) a presentazione della documentazione giustificativa di spesa per le iniziative realizzate da tutti gli altri soggetti di cui all'art. 2.
Art. 7
Presentazione delle domande
1. Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono presentate dai soggetti destinatari agli enti delegati di cui all'art. 4 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, secondo le modalità che verrano stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
2. Alla domanda deve essere allegato un atto unilaterale d' obbligo, registrato e trascritto, che impegna il richiedente a non vendere l'immobile oggetto del contributo prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del contributo stesso, se non ad altra impresa artigiana o a forma associata artigiana ed al prezzo concordato con il Comune.
Art. 8
Programmi e progetti operativi
1. La Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale gli indirizzi di coordinamento, le priorità per l'attuazione degli interventi della presente legge, nonchè i progetti di rilevanza regionale, tenuto conto della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, e della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.
2. Gli enti delegati di cui all'art. 4 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18, predispongono i programmi comunali di intervento e li presentano alla Giunta regionale che provvede alla approvazione ed alla ripartizione delle risorse finanziarie, sentita la competente Commissione consiliare.
Detti programmi possono essere predisposti anche a scala sovracomunale dalle assemblee di Comuni e dalle Comunità montane ai sensi degli articoli 28 e 30 della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.
3. I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del'art. 2 e alla lett. b) del secondo comma dell'art 2, nell'ambito dei programmi di cui al secondo comma, presentano le relative domande di contributo agli enti delegati.
4. I soggetti di cui alla lett. d) del primo comma dell' art. 2 presentano le domande di contributo alla Regione che provvede direttamente all'istruttoria, alla determinazione delle spese ammesse a contributo, alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonchè ai controlli sulla destinazione dei medesimi.
5. Gli enti delegati:
a) provvedono all'istruttoria delle domande perventute, valutandone l'ammissibilità al contributo regionale, in rapporto ai programmi comunali e sovracomunali di cui al secondo comma;
b) determinano le spese ammesse a contributo;
c) provvedono alla concessione di contributo di cui alla presente legge.
6. La Giunta regionale eroga agli enti delegati i finanziamenti necessari all'attuazione dei programmi comunali, ai sensi della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 18.
Art. 9
Esclusioni
1. I soggetti di cui all'art. 2 possono accedere ai contributi in conto capitale della presente legge se ed in quanto non usufruiscano già, per le medesime iniziative, di altri contributi in conto capitale previsti dalla legislazione regionale, statale o comunitaria in vigore.
2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi ai sensi della presente legge qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati, altri contributi in conto capitale od agevolazioni in conto interessi sulla parte di spesa già finanziata dalla Regione o a altri enti pubblici.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono ammesse ai contributi previsti per i progetti di cui alla lett. c) dell'art. 1 le domande presentate ai sensi della Legge rgionale 29 maggio 1979, n. 15, riguardanti iniziative in corso o già attuate, purchè intraprese in data successiva al 30 giugno 1984.
2. La Legge regionale 29 maggio 1979, n. 15 " Contributi alle imprese artigiane che si insediano nelle zone di riequilibrio del territorio regionale" e successive modificazioni e integrazioni è abrogata.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verrano dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi del'art. 13 bis della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, nell'ambito deifondi accantonati sul cap. 86500, alla voce n. 9: " Accantonamento per il finanziamento del 3 programma regionale di sviluppo", dell' elenco n. 5, allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 1986.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiuqnue spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 16 maggio 1986

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