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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 giugno 1986, n. 17

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ECCEZIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, N. 38 Sito esterno. DELEGA ALLE PROVINCE E AI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 5 giugno 1986

Art. 1
1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni della circolazione su strade provinciali e comunali dei trasporti e dei veicoli eccezionali, attribuite alla Regione dall'art. 1 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38 Sito esterno, e successive modifiche e integrazioni, sono delegate:
a) ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti quando la circolazione debba aver luogo soltanto nel centro abitato del capoluogo dei comuni stessi, definito ai sensi delle vigenti disposizioni sulla circolazione stradale ed il percorso ricada interamente su strade comunali;
b) alle Province negli altri casi.
2. Qualora la circolazione del veicolo debba svolgersi attraverso il territorio di più province il rilascio dell' autorizzazione spetta alla Provincia di partenza del transito eccezionale o alla Provincia per prima interessata al passaggio del carico.

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