Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 giugno 1986, n. 17

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ECCEZIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, N. 38 Sito esterno. DELEGA ALLE PROVINCE E AI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 5 giugno 1986

Art. 4
1. Le Province, nelle more dell'attuazione del catasto stradale di cui all'art. 7, rilasceranno le autorizzazioni con le seguenti modalità:
a) per i trasporti eccezionali tipici a percorso prestabilito, dovranno chiedere il parere di tutti gli enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nel percorso o nelle aree dove sarà effettuato il trasporto;
b) per i trasporti eccezionali per un determinato periodo di tempo, rilasceranno le autorizzazione previa richiesta del parere di cui alla lett. a), da effettuarsi una tantum per singole categorie di veicoli.
2. Gli enti interessati debbono esprimere il parere richiesto entro cinque giorni per le autorizzazioni di cui alla lett. a), entro dieci giorni per le autorizzazioni di cui alla lett. b).
3. Ad avvenuta redazione del catasto stradale le autorizzazioni verranno rilasciate in base alle informazioni assunte, fatta salva la facoltà di richiederne ulteriori seguendo le modalità di cui alla lett. a) del primo comma.
4. Gli enti stessi possono opporre motivi attinenti alle particolari condizioni dei manufatti stradali ed alla situazione del traffico in relazione al carico ed all'ingombro del veicolo. Possono imporre determinate modalità d' uso della propria area di percorso, specifiche cautele ed anche variazioni del percorso stesso.

Espandi Indice