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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 giugno 1986, n. 17

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ECCEZIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, N. 38 Sito esterno. DELEGA ALLE PROVINCE E AI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 5 giugno 1986

Art. 5
1. La Giunta regionale o l'Assessore da essa delegato provvederà al coordinamento delle funzioni delegate con la presente legge avvalendosi della collaborazione di un' apposita Commissione tecnico - amministrativa.
2. La Commissione di cui al comma precedente è composta dall'Assessore regionale nei cui compiti rientrano gli affari attinenti ai trasporti e alle vie di comunicazione o da un suo delegato, che la presiede; da un rappresentante di ciascuna Provincia, designato dalla rispettiva amministrazione e da due rappresentanti dei Comuni, designati dalla Sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani( ANCI), scelti tra esperti in materia di trasporti e carichi eccezionali nonchè di amministrazione locale.
3. La Giunta regionale nomina i componenti la Commissione sulla base delle designazioni pervenute.
4. Alla Commissione stessa possono essere attribuiti compiti di studio per il miglioramento delle procedure, per la tenuta e l'aggiornamento del catasto stradale, per la ripartizione degli indennizzi di maggior usura stradale e in genere per ogni problema inerente la materia dei trasporti eccezionali e dei veicoli eccezionali.

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