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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 giugno 1986, n. 17

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ECCEZIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, N. 38 Sito esterno. DELEGA ALLE PROVINCE E AI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 5 giugno 1986

Art. 7
1. Le Province delegate con la presente legge debbono provvedere alla redazione di un catasto di tutte le strade provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali, contenente tutte le informazioni necessarie a tale scopo.
2. A tal fine ciascuna amministrazione provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi anche degli atti e dei documenti in possesso delle Amministrazioni comunali per i compiti a queste spettanti, alla rilevazione dei dati tecnici e grafici concernenti la rete stradale del proprio territorio e alla compilazione delle relative planimetrie.
3. Le stesse amministrazioni provvederanno all'aggiornamento del catasto in seguito alle variazioni intervenute nelle condizioni di viabilità delle strade su segnalazione degli uffici provinciali e comunali.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce con propria deliberazione gli elementi costitutivi del catasto stradale, i contenuti e le modalità di compilazione del medesimo nonchè gli indirizzi che debbono essere seguiti nel caso insorgano contrasti tra gli enti interessati.

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