Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 giugno 1986, n. 17

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ECCEZIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, N. 38 Sito esterno. DELEGA ALLE PROVINCE E AI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 5 giugno 1986

Art. 8
1. Gli indennizzi dovuti agli enti proprietari per la maggiore usura delle strade, nella misura prevista dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto del Ministero dei Lavori pubblici di concerto con il Ministero dei Trasporti 23 gennaio 1984 e successive modifiche e integrazioni sono riscossi dagli enti stessi qualora il transito riguardi esclusivamente la rete viaria del Comune o della Provincia che rilascia l'autorizzazione.
2. Negli altri casi gli indenizzi vengono versati all'ente che rilascia l'autorizzazione che provvede alla ripartizione delle somme ricavate tra gli enti interessati.
3. La ripartizione degli indenizzi è effettuata dalla Giunta regionale secondo i criteri che saranno determinati dal Consiglio regionale con apposito atto deliberativo.

Espandi Indice