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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 giugno 1986, n. 17

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ECCEZIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, N. 38 Sito esterno. DELEGA ALLE PROVINCE E AI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 5 giugno 1986

Art. 9
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione.
2. La legge di bilancio di ogni anno determina l'entità della spesa derivante all'attuazione della presente legge a norma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina la ripartizione e le modalità di erogazione delle somme a tale scopo assegnate, tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dall'attività da esperire da parte di ciascun ente delegato.

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