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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 giugno 1986, n. 17

NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E DEI VEICOLI ECCEZIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, N. 38 Sito esterno. DELEGA ALLE PROVINCE E AI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 5 giugno 1986

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area cap1 Capo II - ESERCIZIO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Espandere area cap1 Capo III - CATASTO STRADALE E INDENNIZZI
Espandere area cap1 Capo IV - NORME FINANZIARIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni della circolazione su strade provinciali e comunali dei trasporti e dei veicoli eccezionali, attribuite alla Regione dall'art. 1 della Legge 10 febbraio 1982, n. 38 Sito esterno, e successive modifiche e integrazioni, sono delegate:
a) ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti quando la circolazione debba aver luogo soltanto nel centro abitato del capoluogo dei comuni stessi, definito ai sensi delle vigenti disposizioni sulla circolazione stradale ed il percorso ricada interamente su strade comunali;
b) alle Province negli altri casi.
2. Qualora la circolazione del veicolo debba svolgersi attraverso il territorio di più province il rilascio dell' autorizzazione spetta alla Provincia di partenza del transito eccezionale o alla Provincia per prima interessata al passaggio del carico.
Art. 2
1. Le autorizzazioni valide per un determinato periodo di tempo saranno rilasciate dalla Provincia dove ha sede la ditta richiedente o dalla Provincia dove è ubicato il cantiere servito dal veicolo nel caso in cui la ditta abbia sede fuori dal territorio della regione.
Art. 3
1. L'autorizzazione è unica e ha valore per l'intero percorso o area specificatamente indicati.
2. Essa è rilasciata con l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia.
Capo II
ESERCIZIO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
Art. 4
1. Le Province, nelle more dell'attuazione del catasto stradale di cui all'art. 7, rilasceranno le autorizzazioni con le seguenti modalità:
a) per i trasporti eccezionali tipici a percorso prestabilito, dovranno chiedere il parere di tutti gli enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nel percorso o nelle aree dove sarà effettuato il trasporto;
b) per i trasporti eccezionali per un determinato periodo di tempo, rilasceranno le autorizzazione previa richiesta del parere di cui alla lett. a), da effettuarsi una tantum per singole categorie di veicoli.
2. Gli enti interessati debbono esprimere il parere richiesto entro cinque giorni per le autorizzazioni di cui alla lett. a), entro dieci giorni per le autorizzazioni di cui alla lett. b).
3. Ad avvenuta redazione del catasto stradale le autorizzazioni verranno rilasciate in base alle informazioni assunte, fatta salva la facoltà di richiederne ulteriori seguendo le modalità di cui alla lett. a) del primo comma.
4. Gli enti stessi possono opporre motivi attinenti alle particolari condizioni dei manufatti stradali ed alla situazione del traffico in relazione al carico ed all'ingombro del veicolo. Possono imporre determinate modalità d' uso della propria area di percorso, specifiche cautele ed anche variazioni del percorso stesso.
Art. 5
1. La Giunta regionale o l'Assessore da essa delegato provvederà al coordinamento delle funzioni delegate con la presente legge avvalendosi della collaborazione di un' apposita Commissione tecnico - amministrativa.
2. La Commissione di cui al comma precedente è composta dall'Assessore regionale nei cui compiti rientrano gli affari attinenti ai trasporti e alle vie di comunicazione o da un suo delegato, che la presiede; da un rappresentante di ciascuna Provincia, designato dalla rispettiva amministrazione e da due rappresentanti dei Comuni, designati dalla Sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani( ANCI), scelti tra esperti in materia di trasporti e carichi eccezionali nonchè di amministrazione locale.
3. La Giunta regionale nomina i componenti la Commissione sulla base delle designazioni pervenute.
4. Alla Commissione stessa possono essere attribuiti compiti di studio per il miglioramento delle procedure, per la tenuta e l'aggiornamento del catasto stradale, per la ripartizione degli indennizzi di maggior usura stradale e in genere per ogni problema inerente la materia dei trasporti eccezionali e dei veicoli eccezionali.
Art. 6
1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni generali sulle deleghe di funzioni previste dal Titolo III della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, sul riordino istituzionale.
Capo III
CATASTO STRADALE E INDENNIZZI
Art. 7
1. Le Province delegate con la presente legge debbono provvedere alla redazione di un catasto di tutte le strade provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni al transito dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali, contenente tutte le informazioni necessarie a tale scopo.
2. A tal fine ciascuna amministrazione provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi anche degli atti e dei documenti in possesso delle Amministrazioni comunali per i compiti a queste spettanti, alla rilevazione dei dati tecnici e grafici concernenti la rete stradale del proprio territorio e alla compilazione delle relative planimetrie.
3. Le stesse amministrazioni provvederanno all'aggiornamento del catasto in seguito alle variazioni intervenute nelle condizioni di viabilità delle strade su segnalazione degli uffici provinciali e comunali.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce con propria deliberazione gli elementi costitutivi del catasto stradale, i contenuti e le modalità di compilazione del medesimo nonchè gli indirizzi che debbono essere seguiti nel caso insorgano contrasti tra gli enti interessati.
Art. 8
1. Gli indennizzi dovuti agli enti proprietari per la maggiore usura delle strade, nella misura prevista dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto del Ministero dei Lavori pubblici di concerto con il Ministero dei Trasporti 23 gennaio 1984 e successive modifiche e integrazioni sono riscossi dagli enti stessi qualora il transito riguardi esclusivamente la rete viaria del Comune o della Provincia che rilascia l'autorizzazione.
2. Negli altri casi gli indenizzi vengono versati all'ente che rilascia l'autorizzazione che provvede alla ripartizione delle somme ricavate tra gli enti interessati.
3. La ripartizione degli indenizzi è effettuata dalla Giunta regionale secondo i criteri che saranno determinati dal Consiglio regionale con apposito atto deliberativo.
Capo IV
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 9
1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge sono a carico della Regione.
2. La legge di bilancio di ogni anno determina l'entità della spesa derivante all'attuazione della presente legge a norma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina la ripartizione e le modalità di erogazione delle somme a tale scopo assegnate, tenendo conto delle esigenze di spesa risultanti dall'attività da esperire da parte di ciascun ente delegato.
Art. 10
1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la Legge regionale 22 novembre 1982, n. 51.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 giugno 1986

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