LEGGE REGIONALE 4 giugno 1986, n. 18
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI IACP - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1984, N. 12, CONCERNENTE L'ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 5 giugno 1986
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 47 della Legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, è soppresso e sostituito dal seguente:
"Art. 47
Organi degli IACP
In attesa della legge di riforma delle strutture operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , la composizione del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari( IACP), prevista dall'art. 6 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 , è così modificata:
a) il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono sostituiti da due Consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza del Comune capoluogo e uno in rappresentanza del Comune non capoluogo sul cui territorio è presente il maggior numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, designati dai rispettivi Consigli comunali. Il Comune non capoluogo è segnalato dalla Regione sulla base dei dati rilevati dall'anagrafe dell'utenza e del patrimonio;
b) il rappresentante del Ministero del tesoro in seno al Collegio dei sindaci è sostituito da un rappresentante della Regione, scelto anche fra i dipendenti regionali inquadrati nelle qualifiche dirigenziali con profilo professionale attinente, nominato dalla Giunta regionale.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo agli Istituti autonomi case popolari di modificare i propri statuti ai sensi del comma che precede.
Il Collegio dei sindaci invia annualmente alla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo, una relazione contenente il proprio parere su ciascuna parte del bilancio e sul risultato complessivo e finale dello stesso, nonchè eventuali proposte circa il miglioramento tecnico - finanziario della gestione dell'Istituto. ".
Art. 2
1.
Dopo l'art. 47 della Legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, è aggiunto il seguente:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 4 giugno 1986