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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1986, n. 19

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 giugno 1986

Art. 2
1.
Dopo il terzo comma dell'art. 19 della Legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, come modificato dal precedente articolo 1, viene aggiunto il seguente quarto comma:
" Le convenzioni di cui al primo comma del presente articolo sono approvate con atto amministrativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale ".

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