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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1986, n. 19

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 83 del 26 giugno 1986

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel terzo comma dell'art. 19 della Legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, sono soppresse le parole " ed alla stipulazione delle convenzioni di cui al primo comma ".
Art. 2
1.
Dopo il terzo comma dell'art. 19 della Legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, come modificato dal precedente articolo 1, viene aggiunto il seguente quarto comma:
" Le convenzioni di cui al primo comma del presente articolo sono approvate con atto amministrativo del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale ".
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44, secondo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 23 giugno 1986

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