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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1986, n. 21

PARTECIPAZIONE AZIONARIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ "IDROVIE SpA" (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 15 luglio 1986

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al capitale sociale della società "Idrovie SpA" con sede in Roma, avente per oggetto, in regime di concessione, la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture idroviarie per la navigazione interna.
Art. 2
1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione è autorizzata a sottoscrivere capitale fino a un massimo di Lire 200.000.000 mediante la sottoscrizione di nuove azioni della società già emesse o da emettere, per un valore di Lire 100.000 ciascuna.
2. L'autorizzazione alla Regione per la partecipazione alla Società, subordinata alla condizione che lo statuto sociale preveda la presenza di almeno un rappresentante della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio d'amministrazione della società.
Art. 3
1. All'onere derivante della sottoscrizione del capitale sociale di cui all'articolo 2 della presente legge, ammontante a Lire 200.000.000, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1986, che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 86500 "Fondo per far fronte a provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento di sviluppo", secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma della voce n. 6 dell'elenco n. 5 annesso alla legge di bilancio per l'esercizio 1986.
Art. 4
1. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazione in aumento:
Cap. 41973 "Quota di partecipazione al capitale sociale della Società Idrovie Spa" con sede in Roma" (cni) (Parte 1ª - Sezione 4ª - Settore 04 - Programma 01 - Rubrica 11)
Stanziamento di competenza L.200.000.000
Stanziamento di cassa L.200.000.000
b) Variazione in diminuzione:
Cap. 86500 "Fondo per far fronte a provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento di sviluppo"
Stanziamento di competenza L.200.000.000
Stanziamento di cassa L.200.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 luglio 1986

Note del Redattore:

L'autorizzazione di spesa dalla legge in esame è stata revocata dall'art. 47 L.R. 20 aprile 1993, n. 19

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