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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 23

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15/ 1/ 1986 N. 4 Sito esterno RECANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980 N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

Art. 1
L'art. 2 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, è sostituito dal seguente:
" Art. 2 Assemblea dell'associazione, composizione 1. L'Assemblea è l'organo dell'Associazione, è formata di consiglieri comunali, ed è composta da un numero di membri che non può essere superiore a: a) 30 consiglieri, per le Associazioni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti; b) 40 consiglieri, per le Associazioni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 50 consiglieri, per le Associazioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 2. Se l'Associazione è costituita da un numero di Comuni pari o inferiore a 10, il numero dei membri dell'assemblea è ridotto rispettivamente a 20, 30 e 40. 3. Ciascun Comune che compone l'Associazione partecipa alla formazione dell'assemblea con un numero di rappresentanti proporzionale alla popolazione residente calcolato secondo le disposizioni dei successivi commi. 4. Il numero dei rappresentanti di ciascun Comune è pari al quoziente stabilito nel modo seguente: a) è attribuito ad ogni Comune, in relazione al numero degli abitanti, un coefficiente fissato secondo il seguente schema: Comuni fino a 1000 abitanti coeff. 4 da 1001 a 2000 abitanti coeff. 5 da 2001 a 3000 abitanti coeff. 6 da 3001 a 4000 abitanti coeff. 7 da 4001 a 5000 abitanti coeff. 8 da 5001 a 6000 abitanti coeff. 13 da 6001 a 7000 abitanti coeff. 15 da 7001 a 8000 abitanti coeff. 17 da 8001 a 9000 abitanti coeff. 19 da 9001 a 10000 abitanti coeff. 21 da 10001 a 11000 abitanti coeff. 23 da 11001 a 12000 abitanti coeff. 25 da 12001 a 13000 abitanti coeff. 27 da 13001 a 15000 abitanti coeff. 30 da 15001 a 17000 abitanti coeff. 35 da 17001 a 20000 abitanti coeff. 40 da 20001 a 25000 abitanti coeff. 43 da 25001 a 35000 abitanti coeff. 48 da 35001 a 50000 abitanti coeff. 52 da 50001 a 100000 abitanti coeff. 56 da 100001 a 150000 abitanti coeff. 70 oltre 150000 abitanti coeff. 80 b) si moltiplica il coefficiente per il numero dei componenti l'assemblea, come determinato ai sensi del primo e secondo comma; c) si divide quindi tale prodotto per la somma di coefficienti attribuiti a tutti i Comuni dell'Associazione. Il quoziente decimale è arrotondato all'unità per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è maggiore o uguale a cinque, e per difetto, se minore. 5. Qualora la somma dei rappresentanti dei Comuni sia superiore o inferiore al numero massimo stabilito per l'assemblea dell'Associazione, viene corrispondentemente aumentato o ridotto il numero dei rappresentanti del Comune con il maggior numero di abitanti. 6. Se un Comune partecipa con parte del proprio territorio a più di una associazione si fa riferimento, ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla popolazione residente nelle circoscrizioni appartenenti all'ambito territoriale dell'Associazione considerata. 7. Per la determinazione del numero dei componenti dell'Associazione si fa riferimento alla popolazione dei Comuni e delle circoscrizioni risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento. "

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