Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 23

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15/ 1/ 1986 N. 4 Sito esterno RECANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980 N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

Art. 2
L'art. 3 della Legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, è sostituito dal seguente:
" Art. 3 Elezione dell'assemblea 1. L'elezione dei componenti dell'assemblea avviene in un medesimo giorno e in un' unica sede concordata tra i Sindaci dei Comuni associati. Il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni sono pubblicati nell' albo pretorio di ciascuno dei Comuni associati. Il Sindaco del Comune sede delle elezioni provvede alla convocazione della prima assemblea. 2. Presso ogni Comune sede delle elezioni è costituito l'ufficio elettorale composto dal Sindaco e dai capigruppo consiliari del Comune sede delle elezioni. Funge da segretario il Segretario comunale. 3. Entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'ufficio elettorale attribuisce ad ogni gruppo politico complessivamente considerato nell'ambito dell'Associazione un numero di seggi in seno all'assemblea proporzionale al peso elettorale di ciascuno. A tale fine per ciascun gruppo si calcola la cifra elettorale sommando i voti di lista riportati dallo stesso nelle ultime elezioni comunali, nei consigli eletti con sistema proporzionale, e nelle ultime elezioni provinciali amministrative, nei consigli eletti con sistema maggioritario. Si calcola inoltre il quoziente elettorale sommando le cifre elettorali di tutti i gruppi e dividendo la somma per il numero dei rappresentanti dell'assemblea. Ad ogni gruppo sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra elettorale, in base ai quozienti interi e ai più alti resti. 4. I gruppi consiliari dei Comuni associati che si sono presentati nelle elezioni comunali con simboli diversi, ovvero risultano eletti in una lista il cui simbolo non ha corrispondenza con quelli delle liste presentate alle elezioni provinciali amministrative, possono dichiarare preventivamente se e a quale lista intendono collegarsi ai fini del calcolo del numero dei componenti l'assemblea da assegnare a tale lista. La dichiarazione deve essere depositata presso l'ufficio elettorale entro le ore 12 del sedicesimo giorno precedente le elezioni e deve essere sottoscritta da tutti i componenti il gruppo. 5. Entro le ore 12 del terzo giorno precedente le elezioni la lista dei candidati, il cui numero non può superare quello dei componenti l'assemblea, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dai medesimi sottoscritta, deve essere presentata all'ufficio elettorale da uno o più consiglieri comunali, anche se candidati. 6. Il Sindaco del Comune sede dell'elezione cura la stampa delle schede elettorali contenenti il cognome e il nome dei candidati, raggruppati per lista e suddivisi per Consiglio comunale di appartenenza. 7. Ciascun consigliere vota per un numero di candidati, compresi nella medesima lista, non superiore ad un terzo, arrotondato per eccesso all'unità, dei seggi attribuiti alla corrispondente lista. 8. Terminate le operazioni di voto, l'ufficio elettorale procede allo spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti in base ad una graduatoria dei candidati formata per ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascuno con l'indicazione del Consiglio comunale di appartenenza di ogni candidato. a parità di voti eletto chi precede nella lista, salvo quanto disposto dal nono comma. 9. Sono nominati come rappresentanti di ogni Comune nell'assemblea dell'Associazione, fino alla concorrenza del numero a ciascun Comune spettante, i candidati, consiglieri del Comune stesso, scelti da ogni lista nel limite dei seggi assegnati a ciascun gruppo e nel rispetto della graduatoria prevista dall'ottavo comma. Si procede alla scelta dei candidati cominciando dalle liste presentate dai gruppi di minor peso elettorale e procedendo nell'ordine via via crescente. Resta comunque salva la rappresentanza per ciascun Comune fissata ai commi terzo e seguenti dell'art. 2. 10. Delle operazioni di voto, di scrutinio e di nomina degli eletti viene redatto verbale che è inviato a cura del presidente dell'ufficio elettorale ai Sindaci dei Comuni dell'associazione per la pubblicazione nell'albo pretorio dei comuni. 11. All'eletto, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentra quello che lo segue nell'ordine della graduatoria di lista, appartenente allo stesso Consiglio comunale del consigliere cessato. Nel caso di gruppi con un solo consigliere subentra, di diritto, il consigliere che succede a quello cessato. 12. Qualora non ne faccia già parte il Sindaco di ciascun Comune compreso nell'ambito territoriale della stessa Unità sanitaria locale può partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea. "

Espandi Indice