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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 23

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15/ 1/ 1986 N. 4 Sito esterno RECANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980 N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

Art. 3
Durata in carica e rinnovo
L'art. 4 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, è sostituito dal seguente:
" Art. 4 Durata in carica e rinnovo 1. L'assemblea dell'Associazione si rinnova ogni cinque anni. Si procede inoltre alla rinnovazione ogni qual volta siano rinnovati uno o più Consigli comunali, la cui rappresentanza, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi terzo e seguenti, corrisponda a più della metà dei membri dell'assemblea. Essa resta in carica fino alla sua rinnovazione che deve avvenire entro novanta giorni dal rinnovo dei Consigli comunali, fatte salve le norme sulla durata in carica del Consiglio della Comunità montana di cui all'articolo 10 della Legge regionale 17 agosto 1973 n. 30

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