Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 23

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15/ 1/ 1986 N. 4 Sito esterno RECANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980 N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

Art. 4
L'art. 10 (Compiti dell'assemblea generale) della Legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, è sostituito dal seguente:
" Art. 10 Compiti del Consiglio comunale, dell'assemblea generale della Comunità montana e dell'assemblea dell'associazione intercomunale
1. Il Consiglio comunale, se l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale coincide con quello del Comune o di parte di esso, l'assemblea dell'Associazione dei Comuni, l'assemblea generale della Comunità montana, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 15 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, su proposta del comitato di gestione deliberano:
a) il bilancio preventivo, il suo assestamento e il conto consuntivo;
b) le spese che vincolano il bilancio oltre l'anno e le convenzioni di cui agli articoli 39 e 44 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
c) le piante organiche del personale e le loro modifiche che comportano aumenti di spesa;
d) l'articolazione dei distretti sanitari di base.
2. L'assemblea approva anche con modificazioni gli atti di cui al comma primo nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte. In caso di inutile decorso del termine di quarantacinque giorni, il presidente del comitato di gestione ne dà comunicazione al presidente del comitato di controllo, che, previa diffida ad adempiere rimasta ineseguita, promuove il controllo sostitutivo.
3. Il Consiglio comunale e l'assemblea generale dell' Associazione eleggono con le modalità di cui all'articolo 11, rispettivamente, il presidente e il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale; il Consiglio comunale, l'assemblea della Comunità montana e l'assemblea dell' Associazione dei Comuni, fissano la sede dell'Unità sanitaria locale, nominano il rappresentante di propria spettanza nel collegio dei revisori dell'Unità sanitaria locale, adottano gli atti relativi ai beni immobili attribuiti ai Comuni con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali.

Espandi Indice