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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 23

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15/ 1/ 1986 N. 4 Sito esterno RECANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980 N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

Art. 5
L'art. 11 (Il comitato di gestione) della Legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, è sostituito dal seguente:
" Art. 11 Il Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione è composto dal presidente e da quattro membri quando la popolazione dei Comuni è inferiore o eguale a 90.000 abitanti; dal presidente e da sei membri quando è superiore. 2. Il Presidente ed i membri del Comitato di gestione sono eletti a maggioranza dal Consiglio comunale e dall' assemblea dell'Associazione, anche fuori del proprio seno, tra i cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata con curriculum, che i consiglieri presentatori delle candidature depositano presso la segreteria della sede dell'Unità sanitaria locale almeno cinque giorni prima dell'elezione. Il curriculum dovrà contenere le eventuali documentazioni riguardanti i titoli e le competenze dei candidati nel campo dell'organizzazione sanitaria e delle attività amministrative. 3. L'elezione avviene a scrutinio segreto e con la partecipazione della maggioranza dei componenti dell'assemblea. Si procede prima all'elezione del presidente e successivamente all'elezione dei restanti membri del Comitato di gestione. 4. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti i più anziani di età. 5. I membri del Comitato di gestione non componenti del Consiglio comunale ovvero dell'Associazione partecipano, senza diritto al voto, alle adunanze del Consiglio comunale, ovvero all'assemblea dell'Associazione intercomunale dedicate all'esame delle proposte del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, nonchè a tutte le adunanze a cui sono invitati a partecipare. 6. Quando il territorio della Comunità montana coincide con l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale, le competenze del Comitato di gestione e del suo presidente sono svolte rispettivamente dalla Giunta e dal presidente della Comunità montana. 7. Il Comitato di gestione dura in carica quanto l'assemblea ed esercita i suoi compiti fino alla rinnovazione. 8. Si procede altresì a rinnovazione quando il Comitato di gestione, per dimissioni o altra causa, abbia perduto oltre la metà dei propri componenti, ovvero, quando, nel caso in cui abbia violato persistentemente disposizioni di legge e del Piano sanitario nazionale e regionale, il Consiglio comunale o l'assemblea dell'Associazione ne abbia deliberato la rinnovazione a maggioranza assoluta dei propri componenti. 9. In caso di dimissioni, decadenza o morte di singoli membri del Comitato, il Consiglio comunale ovvero l'assemblea dell'Associazione procede alla loro sostituzione mediante nuova elezione. 10. Il Comitato di gestione può procedere all'elezione di un vice presidente per la sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento. "

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