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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 23

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15/ 1/ 1986 N. 4 Sito esterno RECANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980 N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

Art. 6
L'art. 12 (compiti del Comitato di gestione) è sostituito dal seguente:
" Art. 12 Compiti del comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione è l'organo di amministrazione che sovraintende, nell'ambito degli indirizzi di programmazione e pianificazione sanitaria, a tutte le attività dell'Unità sanitaria locale e risponde all'assemblea del loro corretto svolgimento. 2. Il Comitato di gestione: a) predispone i provvedimenti da sottoporre all'assemblea; b) adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari alla gestione dell'Unità sanitaria locale; c) provvede, sotto la propria responsabilità e in casi di assoluta urgenza, ad approvare atti di competenza dell'assemblea concernenti l'assestamento del bilancio o comportanti impegni di spesa pluriennali, salvo ratifica dell'assemblea stessa a pena di decadenza, nella prima seduta successiva alla trasmissione dell' atto e, comunque, entro quarantacinque giorni. 3. Il Comitato presenta annualmente all'assemblea ed ai Comuni associati una relazione sull'andamento e sull' efficacia dei servizi nonchè sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione. 4. Il Comitato di gestione opera collegialmente. Il presidente può affidare compiti istruttori a singoli membri del comitato di gestione. "

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