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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 agosto 1986, n. 23

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15/ 1/ 1986 N. 4 Sito esterno RECANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1980 N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 97 del 6 agosto 1986

INDICE

Art. 3 - Durata in carica e rinnovo
Art. 7 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 2 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, è sostituito dal seguente:
" Art. 2 Assemblea dell'associazione, composizione 1. L'Assemblea è l'organo dell'Associazione, è formata di consiglieri comunali, ed è composta da un numero di membri che non può essere superiore a: a) 30 consiglieri, per le Associazioni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti; b) 40 consiglieri, per le Associazioni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 50 consiglieri, per le Associazioni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 2. Se l'Associazione è costituita da un numero di Comuni pari o inferiore a 10, il numero dei membri dell'assemblea è ridotto rispettivamente a 20, 30 e 40. 3. Ciascun Comune che compone l'Associazione partecipa alla formazione dell'assemblea con un numero di rappresentanti proporzionale alla popolazione residente calcolato secondo le disposizioni dei successivi commi. 4. Il numero dei rappresentanti di ciascun Comune è pari al quoziente stabilito nel modo seguente: a) è attribuito ad ogni Comune, in relazione al numero degli abitanti, un coefficiente fissato secondo il seguente schema: Comuni fino a 1000 abitanti coeff. 4 da 1001 a 2000 abitanti coeff. 5 da 2001 a 3000 abitanti coeff. 6 da 3001 a 4000 abitanti coeff. 7 da 4001 a 5000 abitanti coeff. 8 da 5001 a 6000 abitanti coeff. 13 da 6001 a 7000 abitanti coeff. 15 da 7001 a 8000 abitanti coeff. 17 da 8001 a 9000 abitanti coeff. 19 da 9001 a 10000 abitanti coeff. 21 da 10001 a 11000 abitanti coeff. 23 da 11001 a 12000 abitanti coeff. 25 da 12001 a 13000 abitanti coeff. 27 da 13001 a 15000 abitanti coeff. 30 da 15001 a 17000 abitanti coeff. 35 da 17001 a 20000 abitanti coeff. 40 da 20001 a 25000 abitanti coeff. 43 da 25001 a 35000 abitanti coeff. 48 da 35001 a 50000 abitanti coeff. 52 da 50001 a 100000 abitanti coeff. 56 da 100001 a 150000 abitanti coeff. 70 oltre 150000 abitanti coeff. 80 b) si moltiplica il coefficiente per il numero dei componenti l'assemblea, come determinato ai sensi del primo e secondo comma; c) si divide quindi tale prodotto per la somma di coefficienti attribuiti a tutti i Comuni dell'Associazione. Il quoziente decimale è arrotondato all'unità per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è maggiore o uguale a cinque, e per difetto, se minore. 5. Qualora la somma dei rappresentanti dei Comuni sia superiore o inferiore al numero massimo stabilito per l'assemblea dell'Associazione, viene corrispondentemente aumentato o ridotto il numero dei rappresentanti del Comune con il maggior numero di abitanti. 6. Se un Comune partecipa con parte del proprio territorio a più di una associazione si fa riferimento, ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla popolazione residente nelle circoscrizioni appartenenti all'ambito territoriale dell'Associazione considerata. 7. Per la determinazione del numero dei componenti dell'Associazione si fa riferimento alla popolazione dei Comuni e delle circoscrizioni risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento. "
Art. 2
L'art. 3 della Legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, è sostituito dal seguente:
" Art. 3 Elezione dell'assemblea 1. L'elezione dei componenti dell'assemblea avviene in un medesimo giorno e in un' unica sede concordata tra i Sindaci dei Comuni associati. Il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni sono pubblicati nell' albo pretorio di ciascuno dei Comuni associati. Il Sindaco del Comune sede delle elezioni provvede alla convocazione della prima assemblea. 2. Presso ogni Comune sede delle elezioni è costituito l'ufficio elettorale composto dal Sindaco e dai capigruppo consiliari del Comune sede delle elezioni. Funge da segretario il Segretario comunale. 3. Entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'ufficio elettorale attribuisce ad ogni gruppo politico complessivamente considerato nell'ambito dell'Associazione un numero di seggi in seno all'assemblea proporzionale al peso elettorale di ciascuno. A tale fine per ciascun gruppo si calcola la cifra elettorale sommando i voti di lista riportati dallo stesso nelle ultime elezioni comunali, nei consigli eletti con sistema proporzionale, e nelle ultime elezioni provinciali amministrative, nei consigli eletti con sistema maggioritario. Si calcola inoltre il quoziente elettorale sommando le cifre elettorali di tutti i gruppi e dividendo la somma per il numero dei rappresentanti dell'assemblea. Ad ogni gruppo sono attribuiti tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra elettorale, in base ai quozienti interi e ai più alti resti. 4. I gruppi consiliari dei Comuni associati che si sono presentati nelle elezioni comunali con simboli diversi, ovvero risultano eletti in una lista il cui simbolo non ha corrispondenza con quelli delle liste presentate alle elezioni provinciali amministrative, possono dichiarare preventivamente se e a quale lista intendono collegarsi ai fini del calcolo del numero dei componenti l'assemblea da assegnare a tale lista. La dichiarazione deve essere depositata presso l'ufficio elettorale entro le ore 12 del sedicesimo giorno precedente le elezioni e deve essere sottoscritta da tutti i componenti il gruppo. 5. Entro le ore 12 del terzo giorno precedente le elezioni la lista dei candidati, il cui numero non può superare quello dei componenti l'assemblea, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dai medesimi sottoscritta, deve essere presentata all'ufficio elettorale da uno o più consiglieri comunali, anche se candidati. 6. Il Sindaco del Comune sede dell'elezione cura la stampa delle schede elettorali contenenti il cognome e il nome dei candidati, raggruppati per lista e suddivisi per Consiglio comunale di appartenenza. 7. Ciascun consigliere vota per un numero di candidati, compresi nella medesima lista, non superiore ad un terzo, arrotondato per eccesso all'unità, dei seggi attribuiti alla corrispondente lista. 8. Terminate le operazioni di voto, l'ufficio elettorale procede allo spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti in base ad una graduatoria dei candidati formata per ciascuna lista secondo l'ordine decrescente dei voti riportati da ciascuno con l'indicazione del Consiglio comunale di appartenenza di ogni candidato. a parità di voti eletto chi precede nella lista, salvo quanto disposto dal nono comma. 9. Sono nominati come rappresentanti di ogni Comune nell'assemblea dell'Associazione, fino alla concorrenza del numero a ciascun Comune spettante, i candidati, consiglieri del Comune stesso, scelti da ogni lista nel limite dei seggi assegnati a ciascun gruppo e nel rispetto della graduatoria prevista dall'ottavo comma. Si procede alla scelta dei candidati cominciando dalle liste presentate dai gruppi di minor peso elettorale e procedendo nell'ordine via via crescente. Resta comunque salva la rappresentanza per ciascun Comune fissata ai commi terzo e seguenti dell'art. 2. 10. Delle operazioni di voto, di scrutinio e di nomina degli eletti viene redatto verbale che è inviato a cura del presidente dell'ufficio elettorale ai Sindaci dei Comuni dell'associazione per la pubblicazione nell'albo pretorio dei comuni. 11. All'eletto, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentra quello che lo segue nell'ordine della graduatoria di lista, appartenente allo stesso Consiglio comunale del consigliere cessato. Nel caso di gruppi con un solo consigliere subentra, di diritto, il consigliere che succede a quello cessato. 12. Qualora non ne faccia già parte il Sindaco di ciascun Comune compreso nell'ambito territoriale della stessa Unità sanitaria locale può partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, alle sedute dell'assemblea. "
Art. 3
Durata in carica e rinnovo
L'art. 4 della Legge regionale 3 gennaio 1980 n. 1, è sostituito dal seguente:
" Art. 4 Durata in carica e rinnovo 1. L'assemblea dell'Associazione si rinnova ogni cinque anni. Si procede inoltre alla rinnovazione ogni qual volta siano rinnovati uno o più Consigli comunali, la cui rappresentanza, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi terzo e seguenti, corrisponda a più della metà dei membri dell'assemblea. Essa resta in carica fino alla sua rinnovazione che deve avvenire entro novanta giorni dal rinnovo dei Consigli comunali, fatte salve le norme sulla durata in carica del Consiglio della Comunità montana di cui all'articolo 10 della Legge regionale 17 agosto 1973 n. 30
Art. 4
L'art. 10 (Compiti dell'assemblea generale) della Legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, è sostituito dal seguente:
" Art. 10 Compiti del Consiglio comunale, dell'assemblea generale della Comunità montana e dell'assemblea dell'associazione intercomunale
1. Il Consiglio comunale, se l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale coincide con quello del Comune o di parte di esso, l'assemblea dell'Associazione dei Comuni, l'assemblea generale della Comunità montana, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 15 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, su proposta del comitato di gestione deliberano:
a) il bilancio preventivo, il suo assestamento e il conto consuntivo;
b) le spese che vincolano il bilancio oltre l'anno e le convenzioni di cui agli articoli 39 e 44 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
c) le piante organiche del personale e le loro modifiche che comportano aumenti di spesa;
d) l'articolazione dei distretti sanitari di base.
2. L'assemblea approva anche con modificazioni gli atti di cui al comma primo nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione delle proposte. In caso di inutile decorso del termine di quarantacinque giorni, il presidente del comitato di gestione ne dà comunicazione al presidente del comitato di controllo, che, previa diffida ad adempiere rimasta ineseguita, promuove il controllo sostitutivo.
3. Il Consiglio comunale e l'assemblea generale dell' Associazione eleggono con le modalità di cui all'articolo 11, rispettivamente, il presidente e il Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale; il Consiglio comunale, l'assemblea della Comunità montana e l'assemblea dell' Associazione dei Comuni, fissano la sede dell'Unità sanitaria locale, nominano il rappresentante di propria spettanza nel collegio dei revisori dell'Unità sanitaria locale, adottano gli atti relativi ai beni immobili attribuiti ai Comuni con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali.
Art. 5
L'art. 11 (Il comitato di gestione) della Legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, è sostituito dal seguente:
" Art. 11 Il Comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione è composto dal presidente e da quattro membri quando la popolazione dei Comuni è inferiore o eguale a 90.000 abitanti; dal presidente e da sei membri quando è superiore. 2. Il Presidente ed i membri del Comitato di gestione sono eletti a maggioranza dal Consiglio comunale e dall' assemblea dell'Associazione, anche fuori del proprio seno, tra i cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata con curriculum, che i consiglieri presentatori delle candidature depositano presso la segreteria della sede dell'Unità sanitaria locale almeno cinque giorni prima dell'elezione. Il curriculum dovrà contenere le eventuali documentazioni riguardanti i titoli e le competenze dei candidati nel campo dell'organizzazione sanitaria e delle attività amministrative. 3. L'elezione avviene a scrutinio segreto e con la partecipazione della maggioranza dei componenti dell'assemblea. Si procede prima all'elezione del presidente e successivamente all'elezione dei restanti membri del Comitato di gestione. 4. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e a parità di voti i più anziani di età. 5. I membri del Comitato di gestione non componenti del Consiglio comunale ovvero dell'Associazione partecipano, senza diritto al voto, alle adunanze del Consiglio comunale, ovvero all'assemblea dell'Associazione intercomunale dedicate all'esame delle proposte del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale, nonchè a tutte le adunanze a cui sono invitati a partecipare. 6. Quando il territorio della Comunità montana coincide con l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale, le competenze del Comitato di gestione e del suo presidente sono svolte rispettivamente dalla Giunta e dal presidente della Comunità montana. 7. Il Comitato di gestione dura in carica quanto l'assemblea ed esercita i suoi compiti fino alla rinnovazione. 8. Si procede altresì a rinnovazione quando il Comitato di gestione, per dimissioni o altra causa, abbia perduto oltre la metà dei propri componenti, ovvero, quando, nel caso in cui abbia violato persistentemente disposizioni di legge e del Piano sanitario nazionale e regionale, il Consiglio comunale o l'assemblea dell'Associazione ne abbia deliberato la rinnovazione a maggioranza assoluta dei propri componenti. 9. In caso di dimissioni, decadenza o morte di singoli membri del Comitato, il Consiglio comunale ovvero l'assemblea dell'Associazione procede alla loro sostituzione mediante nuova elezione. 10. Il Comitato di gestione può procedere all'elezione di un vice presidente per la sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento. "
Art. 6
L'art. 12 (compiti del Comitato di gestione) è sostituito dal seguente:
" Art. 12 Compiti del comitato di gestione 1. Il Comitato di gestione è l'organo di amministrazione che sovraintende, nell'ambito degli indirizzi di programmazione e pianificazione sanitaria, a tutte le attività dell'Unità sanitaria locale e risponde all'assemblea del loro corretto svolgimento. 2. Il Comitato di gestione: a) predispone i provvedimenti da sottoporre all'assemblea; b) adotta tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari alla gestione dell'Unità sanitaria locale; c) provvede, sotto la propria responsabilità e in casi di assoluta urgenza, ad approvare atti di competenza dell'assemblea concernenti l'assestamento del bilancio o comportanti impegni di spesa pluriennali, salvo ratifica dell'assemblea stessa a pena di decadenza, nella prima seduta successiva alla trasmissione dell' atto e, comunque, entro quarantacinque giorni. 3. Il Comitato presenta annualmente all'assemblea ed ai Comuni associati una relazione sull'andamento e sull' efficacia dei servizi nonchè sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione. 4. Il Comitato di gestione opera collegialmente. Il presidente può affidare compiti istruttori a singoli membri del comitato di gestione. "
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2o, della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 2 agosto 1986

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