Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 1986, n. 26

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. MODIFICHE ALL'ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 1979, N. 10, PER L'ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 12 agosto 1986

Art. 1
Spese di funzionamento Modifiche alla Legge regionale 21 marzo 1973, n. 17
1.
L'art. 4 della Legge regionale 21 marzo 1973, n. 17, sostituito da ultimo all'art. 48 della Legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, è così modificato:
" Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, costituito da:
a) una quota, uguale per ogni gruppo, pari a Lire 1.210.000 mensili; b) una quota, ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo, pari a:
- Lire 420.000 mensili per ogni consigliere, fino a un massimo di dieci consiglieri;
- Lire 385.000 mensili per ogni consigliere oltre il decimo. "

Espandi Indice