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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 1986, n. 26

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. MODIFICHE ALL'ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 1979, N. 10, PER L'ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 12 agosto 1986

Art. 2
Spese di aggiornamento, studio e documentazione Modifiche alla Legge regionale n. 18 del 15 aprile 1976
1.
Le lettere a), b) e c) dell'art. 3 della Legge regionale 15 aprile 1976, n. 18, sostituite da ultimo dall'art. 48 della Legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, sono così modificate:
"a) Lire 1.130.000 mensili ai gruppi comprendenti un consigliere;
b) Lire 1.450.000 mensili ai gruppi comprendenti due consiglieri;
c) Lire 1.610.000 mensili ai gruppi comprendenti da tre a cinque consiglieri;
d) Lire 1.930.000 mensili ai gruppi comprendenti più di cinque consiglieri. "

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