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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 1986, n. 26

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. MODIFICHE ALL'ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 1979, N. 10, PER L'ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 12 agosto 1986

Art. 4
Norma finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a Lire 115.610.400 per l'esercizio 1986, si fa fronte mediante l'incremento del Cap 00300 " Spese per il finanziamento dei gruppi consiliari " e la riduzione per pari importo del " Fondo di riserva per le spese obbligatorie " di cui al cap. 85100 del Bilancio di previsione per lo stesso esercizio.
2. Per gli esercizi successivi al 1986 sarà la legge di bilancio di ogni anno a determinare il relativo onere.

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