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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 agosto 1986, n. 26

FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI. MODIFICHE ALL'ART. 48 DELLA LEGGE REGIONALE 20 APRILE 1979, N. 10, PER L'ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 12 agosto 1986

INDICE

Art. 1 - Spese di funzionamento Modifiche alla Legge regionale 21 marzo 1973, n. 17
Art. 2 - Spese di aggiornamento, studio e documentazione Modifiche alla Legge regionale n. 18 del 15 aprile 1976
Art. 3 - Decorrenza della nuova misura dei contributi
Art. 4 - Norma finanziaria
Art. 5 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Spese di funzionamento Modifiche alla Legge regionale 21 marzo 1973, n. 17
1.
L'art. 4 della Legge regionale 21 marzo 1973, n. 17, sostituito da ultimo all'art. 48 della Legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, è così modificato:
" Per le spese di funzionamento è assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, costituito da:
a) una quota, uguale per ogni gruppo, pari a Lire 1.210.000 mensili; b) una quota, ragguagliata alla consistenza numerica di ogni gruppo, pari a:
- Lire 420.000 mensili per ogni consigliere, fino a un massimo di dieci consiglieri;
- Lire 385.000 mensili per ogni consigliere oltre il decimo. "
Art. 2
Spese di aggiornamento, studio e documentazione Modifiche alla Legge regionale n. 18 del 15 aprile 1976
1.
Le lettere a), b) e c) dell'art. 3 della Legge regionale 15 aprile 1976, n. 18, sostituite da ultimo dall'art. 48 della Legge regionale 20 aprile 1979, n. 10, sono così modificate:
"a) Lire 1.130.000 mensili ai gruppi comprendenti un consigliere;
b) Lire 1.450.000 mensili ai gruppi comprendenti due consiglieri;
c) Lire 1.610.000 mensili ai gruppi comprendenti da tre a cinque consiglieri;
d) Lire 1.930.000 mensili ai gruppi comprendenti più di cinque consiglieri. "
Art. 3
Decorrenza della nuova misura dei contributi
1. I contributi sono corrisposti ai gruppi consiliari nelle misure indicate negli articoli 1 e 2 a far tempo dall'1 gennaio 1986.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a Lire 115.610.400 per l'esercizio 1986, si fa fronte mediante l'incremento del Cap 00300 " Spese per il finanziamento dei gruppi consiliari " e la riduzione per pari importo del " Fondo di riserva per le spese obbligatorie " di cui al cap. 85100 del Bilancio di previsione per lo stesso esercizio.
2. Per gli esercizi successivi al 1986 sarà la legge di bilancio di ogni anno a determinare il relativo onere.
Art. 5
Variazione di bilancio
1. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
a) Variazioni in aumento
Cap. 00300 " Spese per il finanziamento dei gruppi consiliari"
Stanziamento di competenzaL.115.610.400
Stanziamento di cassaL.115.610.400
b) Variazioni in diminuzione
Cap. 85100 " Fondo per le spese obbligatorie"
Stanziamento di competenza L.155.610.400
Stanziamento di cassaL.155.610.400

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 agosto 1986

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