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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1986, n. 28

INTEGRAZIONE DELL'ART. 7 (COMMISSIONI ESAMINATRICI) DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1985, N 27, CONCERNENTE L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 102 del 25 agosto 1986

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO UNICO
1.
Il primo e secondo comma dell'art. 7 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, sono così sostituiti:
" 1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi regionali per l'ammissione nelle qualifiche funzionali indicate all' art. 15 sono istituite con decreto del Presidente della Giunta e sono composte da cinque esperti scelti, in relazione alla materia del concorso, tra docenti universitari, tra appartenenti all'Ordine giudiziario, tra persone abilitate all'esercizio della professione secondo le norme regolanti l'iscrizione nei rispettivi albi e tra il personale dell'Amministrazione regionale o di altra pubblica Amministrazione, in servizio o in quiescenza, con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso o equiparata. " " 2. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione nelle rimanenti qualifiche funzionali sono istituite con decreto del Presidente della Giunta e sono composte da cinque esperti scelti, in relazione alle materie del concorso, tra il personale dell'Amministrazione regionale o di altra pubblica Amministrazione, in servizio o in quiescenza, con qualifica non inferiore a quella dei posti messi a concorso o equiparata. "

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 21 agosto 1986

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