LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1986, n. 35
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ S.A.B. - AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 127 del 27 ottobre 1986
Argomenti:
- Amministrazione regionale->
Societa a partecipazione regionale
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione è autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto, alla Società per azioni "Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A." con sede in Bologna, avente per oggetto di promuovere il completamento delle strutture dell'aeroporto civile di Bologna e del suo potenziamento, nonché la gestione delle infrastrutture aeroportuali, costituita con atto del notaio Augusto Turchi di Bologna in data 5 ottobre 1981 n 11014/ 6363 di repertorio registrato a Bologna - Atti pubblici il 22 ottobre 1981, n. 17511.
Art. 2
1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad acquistare n. 500.000 azioni della Società "Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A." per un valore complessivo massimo di Lire 850.000.000.
Art. 3
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione di cui al precedente articolo 1.
Art. 4
1. I diritti conseguenti alle azioni di proprietà della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Giunta o da un Assessore regionale dallo stesso delegato allo scopo.
2. Spetta al Consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario in presenza di modificazioni concernenti l'atto costitutivo e lo statuto.
Art. 5
1. Spetta al Consiglio regionale provvedere alla nomina della rappresentanza della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione della Società "Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.", prevista dal relativo statuto.
Art. 6
1. All'onere derivante dall'acquisto delle azioni di cui alla presente legge, ammontante a Lire 850.000.000, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 1986, dotato dello stanziamento di Lire 850.000.000, alla cui copertura si provvede mediante la riduzione per pari importo dello stanziamento del Cap. 85100 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per lo stesso esercizio.
Art. 7
1. Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA | |
a) Variazioni in aumento | |
Cap. 45700 - Partecipazione azionaria nella S.A.B. - Aeroporto G. Marconi di Bologna - (cni) (Parte 1ª - Sez. 4ª - Sett. 04 - Programma 05 Rubrica 11ª) | |
Competenza 1986 | +850.000.000 |
Cassa 1986 | +850.000.000 |
b) Variazioni in diminuzione | |
Cap. 85100 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie | |
Competenza 1986 | -850.000.000 |
Cassa 1986 | -850.000.000 |
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.