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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1986, n. 40

CELEBRAZIONE DEL IX CENTENARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 137 del 14 novembre 1986

Art. 2
1. Il programma è finalizzato a favorire:
a) lo svolgimento di strutture utilizzabili per il diritto allo studio universitario;
b) il restauro, il recupero ed il riordino di beni librari, museografici od artistici di proprietà dell'Università di Bologna o ad essa relativi;
c) la realizzazione di congressi, convegni e seminari di studio organizzati dall'Università di Bologna in collaborazione con associazioni scientifiche internazionali o con Università e Istituti di cultura superiore stranieri.
2. Per la definizione di tale programma la Giunta regionale si avvale di un apposito Comitato costituito dal Presidente della Regione Emilia - Romagna, dal Rettore dell' Università di Bologna, dal Sindaco di Bologna, dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di Bologna, dal Presidente dell'Azienda per il diritto allo studio universitario di Bologna o da un loro delegato.
3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre 1986 e può essere annualmente aggiornato.

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