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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1986, n. 40

CELEBRAZIONE DEL IX CENTENARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 137 del 14 novembre 1986

Art. 5
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 2, secondo il programma approvato dal Consiglio regionale ai sensi del 3o comma del medesimo articolo, le spese vengono effettuate dal Rettore dell'Università quale funzionario delegato ai sensi degli artt. 66 e seguenti della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna" e del Regolamento n 50 del 9 dicembre 1978 " Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".

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