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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1986, n. 40

CELEBRAZIONE DEL IX CENTENARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 137 del 14 novembre 1986

Art. 6
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata una spesa di:
a) Lire 2.000.000.000 (due miliardi) per gli interventi di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 e di cui all' art. 3;
b) Lire 1.000.000.000 (un miliardo) per gli interventi di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2 e di cui all' art. 4;
c) Lire 1.000.000.000 (un miliardo) per gli interventi di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 2 e di cui all' art. 5.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti di cui ai capitolo 70025, 70550, 70755, 70760, 70780 e 73135, che saranno dotati della necessaria disponibilità con l'approvazione della legge di Bilancio per l'esercizio 1987.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lett. a) e alla lett. b) del primo comma dell'art. 3 ed all' art. 4, la Regione può avvalersi del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna e del Consorzio per gli edifici universitari.

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