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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1986, n. 40

CELEBRAZIONE DEL IX CENTENARIO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 137 del 14 novembre 1986

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia - Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e con riferimento alla Legge regionale 8 settembre 1981, n. 36, alla Legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8, alla Legge regionale 27 dicembre 1983, n. 42 ed alla Legge regionale 10 aprile 1986, n. 9, concorre alla celebrazione del nono centenario dell'Università di Bologna mediante un programma triennale di interventi.
Art. 2
1. Il programma è finalizzato a favorire:
a) lo svolgimento di strutture utilizzabili per il diritto allo studio universitario;
b) il restauro, il recupero ed il riordino di beni librari, museografici od artistici di proprietà dell'Università di Bologna o ad essa relativi;
c) la realizzazione di congressi, convegni e seminari di studio organizzati dall'Università di Bologna in collaborazione con associazioni scientifiche internazionali o con Università e Istituti di cultura superiore stranieri.
2. Per la definizione di tale programma la Giunta regionale si avvale di un apposito Comitato costituito dal Presidente della Regione Emilia - Romagna, dal Rettore dell' Università di Bologna, dal Sindaco di Bologna, dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di Bologna, dal Presidente dell'Azienda per il diritto allo studio universitario di Bologna o da un loro delegato.
3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre 1986 e può essere annualmente aggiornato.
Art. 3
1. Nell'ambito degli interventi di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2, la Regione concorre anche, sulla base di apposita convenzione con l'Università di Bologna, alla realizzazione di una foresteria per docenti e ricercatori ospiti.
2. La convenzione viene stipulata dalla Giunta sulla base delle indicazioni del Comitato di cui al secondo comma dell'art. 2.
Art. 4
1. Mediante convenzione tra Regione ed Università di Bologna vengono individuati, sulla base delle indicazioni del Comitato di cui al secondo comma dell'art. 2, i beni librari, museografici ed artistici sui quali intervenire e le relative modalità di intervento e di pubblica fruizione.
Art. 5
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 2, secondo il programma approvato dal Consiglio regionale ai sensi del 3o comma del medesimo articolo, le spese vengono effettuate dal Rettore dell'Università quale funzionario delegato ai sensi degli artt. 66 e seguenti della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 " Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia - Romagna" e del Regolamento n 50 del 9 dicembre 1978 " Regolamento regionale per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati".
Art. 6
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata una spesa di:
a) Lire 2.000.000.000 (due miliardi) per gli interventi di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 2 e di cui all' art. 3;
b) Lire 1.000.000.000 (un miliardo) per gli interventi di cui alla lett. b) del primo comma dell'art. 2 e di cui all' art. 4;
c) Lire 1.000.000.000 (un miliardo) per gli interventi di cui alla lett. c) del primo comma dell'art. 2 e di cui all' art. 5.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti di cui ai capitolo 70025, 70550, 70755, 70760, 70780 e 73135, che saranno dotati della necessaria disponibilità con l'approvazione della legge di Bilancio per l'esercizio 1987.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui alla lett. a) e alla lett. b) del primo comma dell'art. 3 ed all' art. 4, la Regione può avvalersi del Consorzio interprovinciale universitario di Bologna e del Consorzio per gli edifici universitari.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 novembre 1986

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