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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1986, n. 44

DISCIPLINA DEI COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 148 del 15 dicembre 1986

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai segretari e ai componenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici regionali, istituite a norma dell' art. 7 della Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27, concernente " Norme per l'accesso agli impieghi della Regione e per il conferimento di incarichi professionali ", sono attribuiti i compensi fissati rispettivamente nella misura di:
a) L.600.000, per l'espletamento di concorsi di accesso ad impieghi delle qualifiche funzionali dirigenziali;
b) L.500.000, per l'espletamento di concorsi di accesso ad impieghi delle due qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali;
c) L.300.000, per l'espletamento di concorsi di accesso ad impieghi delle restanti qualifiche funzonali.
2. I compensi, come determinati nella misura indicata nel precedente comma, sono elevati:
a) di L.100.000, qualora il numero dei candidati assegnati alla Commissione, e, ove istituite alle Sottocommissioni, sia superiore a cento e inferiore a duecento;
b) di L.200.000, qualora il numero sia superiore a duecento e inferiore a trecento;
c) di L.300.000, qualora il numero sia superiore a trecento.
3. Ai segretari e membri delle Commissioni esaminatrici che siano in rapporto di servizio con l'Amministrazione regionale, i compensi previsti nei precedenti commi sono corrisposti purchè l'espletamento del relativo incarico sia effettuato al di fuori dell'orario di lavoro e questo risulti da apposita certificazione del Servizio del personale.
4. Nel secondo comma dell'art. 1 della Legge regionale 18 maggio 1985, n. 8, concernente modificazioni alle Leggi regionali 15 dicembre 1977, n. 49 e 21 agosto 1981, n 23, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti gli organi collegiali, sono soppresse le parole: " ... e le commissioni di concorso. " dopo le seguenti " ... sezioni decentrate di esso ".
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione Sito esterno e dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 11 dicembre 1986

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