LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6
INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 . DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986
Art. 1
Finalità
1. Con gli interventi disciplinati dalla presente legge la Regione Emilia - Romagna si propone di perseguire le finalità di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915 , e in particolare:
a) assicurare il massimo livello di tutela della salute, delle risorse ambientali e dei valori paesaggistici;
b) limitare la produzione di rifiuti;
c) contenere, ai livelli più bassi consentiti dalla tecnologia, le emissioni inquinanti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti ai fini della protezione all'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria;
d) promuovere iniziative tendenti alla raccolta differenziata dei rifiuti, al loro riciclo e riutilizzo nonchè al recupero di materiali ed energia;
e) ricercare forme di integrazione degli interventi pubblici e privati nel settore, valorizzando nell'ambito degli strumenti di pianificazione gli impianti privati che offrono potenzialità di smaltimento utili ed ottimali per determinati bacini di utenza;
f) individuare gli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle attività di smaltimento, anche attraverso la costituzione di consorzi tra Province, Comuni e Comunità montane, aperti alla partecipazione dei privati. Nel caso di ambiti territoriali interregionali la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con le Regioni limitrofe a norma dell'art. 8 del DPR 26 luglio 1977, n. 616 .
2. Il Consiglio regionale, sentito il comitato di cui all' art. 12, emana le normative integrative e d' attuazione previste dalla lett. f) dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 .