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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1986, n. 6

INTERVENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, IN ATTUAZIONE DEL DPR 10 SETTEMBRE 1982, N. 915 Sito esterno. DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE ED AL COMITATO CIRCONDARIALE DI RIMINI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 10 del 30 gennaio 1986

Art. 1
Finalità
1. Con gli interventi disciplinati dalla presente legge la Regione Emilia - Romagna si propone di perseguire le finalità di cui al DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno, e in particolare:
a) assicurare il massimo livello di tutela della salute, delle risorse ambientali e dei valori paesaggistici;
b) limitare la produzione di rifiuti;
c) contenere, ai livelli più bassi consentiti dalla tecnologia, le emissioni inquinanti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti ai fini della protezione all'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria;
d) promuovere iniziative tendenti alla raccolta differenziata dei rifiuti, al loro riciclo e riutilizzo nonchè al recupero di materiali ed energia;
e) ricercare forme di integrazione degli interventi pubblici e privati nel settore, valorizzando nell'ambito degli strumenti di pianificazione gli impianti privati che offrono potenzialità di smaltimento utili ed ottimali per determinati bacini di utenza;
f) individuare gli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle attività di smaltimento, anche attraverso la costituzione di consorzi tra Province, Comuni e Comunità montane, aperti alla partecipazione dei privati. Nel caso di ambiti territoriali interregionali la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con le Regioni limitrofe a norma dell'art. 8 del DPR 26 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
2. Il Consiglio regionale, sentito il comitato di cui all' art. 12, emana le normative integrative e d' attuazione previste dalla lett. f) dell'art. 6 del DPR 10 settembre 1982, n. 915 Sito esterno.

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